Art. 95 
 
                        Obblighi contrattuali 
           (art. 8, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. Il contratto vincola l'esecutore dal momento della  stipulazione
e diviene obbligatorio  per  l'Amministrazione  dopo  che  sia  stato
approvato nei modi di legge e, ove previsto, il relativo  decreto  di
approvazione sia stato registrato presso gli organi di controllo. 
  2. L'Amministrazione aggiudicatrice provvede a comunicare,  con  il
mezzo indicato nel bando di gara  o  nell'invito  alla  procedura  ai
sensi  dell'art.  77  del  codice,  l'intervenuta  registrazione  del
decreto  approvativo  del  contratto   o,   ove   non   prevista   la
registrazione, l'avvenuta approvazione del contratto. 
  3. In caso di mancata approvazione  del  contratto  l'esecutore  ha
diritto soltanto  al  rimborso  delle  somme  versate  per  le  spese
contrattuali, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla  data
di versamento fino alla data di effettivo rimborso. 
 
          Note all'art. 95: 
              Si riporta il testo dell'art.  77  del  citato  decreto
          legislativo n. 163 del 2006: 
                "Art. 77. (Regole applicabili alle  comunicazioni)  -
          1.  Tutte  le  comunicazioni  e   tutti   gli   scambi   di
          informazioni tra stazioni appaltanti e operatori  economici
          possono  avvenire,  a  scelta  delle  stazioni  appaltanti,
          mediante posta, mediante fax, per via elettronica ai  sensi
          dei commi 5 e 6, per telefono nei casi e alle condizioni di
          cui al comma 7, o mediante una combinazione di tali  mezzi.
          Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere
          indicati nel bando o, ove manchi il bando, nell'invito alla
          procedura. 
              2.  Il  mezzo  di  comunicazione  scelto  deve   essere
          comunemente disponibile, in modo da non limitare  l'accesso
          degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. 
              3. Le comunicazioni, gli scambi  e  l'archiviazione  di
          informazioni  sono  realizzati  in  modo  da  salvaguardare
          l'integrita' dei dati e la  riservatezza  delle  offerte  e
          delle domande di partecipazione e di  non  consentire  alle
          stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto delle
          offerte e  delle  domande  di  partecipazione  prima  della
          scadenza del termine previsto per la loro presentazione. 
              4. Nel rispetto del comma  3,  le  stazioni  appaltanti
          possono acconsentire, come mezzo non esclusivo, anche  alla
          presentazione diretta delle  offerte  e  delle  domande  di
          partecipazione,  presso  l'ufficio  indicato  nel  bando  o
          nell'invito. 
              5.   Quando   le   stazioni   appaltanti   chiedano   o
          acconsentano alle comunicazioni per  via  elettronica,  gli
          strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica,
          nonche' le relative caratteristiche tecniche, devono essere
          di carattere non discriminatorio,  comunemente  disponibili
          al pubblico e compatibili con i prodotti  della  tecnologia
          dell'informazione e  della  comunicazione  generalmente  in
          uso. Le  stazioni  appaltanti  che  siano  soggetti  tenuti
          all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82
          (codice   dell'amministrazione   digitale),   operano   nel
          rispetto  delle  previsioni  di  tali  atti  legislativi  e
          successive  modificazioni,  e  delle  relative   norme   di
          attuazione ed esecuzione. In  particolare,  gli  scambi  di
          comunicazioni   tra   amministrazioni   aggiudicatrici    e
          operatori economici deve avvenire tramite posta elettronica
          certificata,  ai  sensi  dell'articolo  48,   del   decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del decreto del Presidente
          della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e del decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              6.  Ai  dispositivi   di   trasmissione   e   ricezione
          elettronica delle offerte e  ai  dispositivi  di  ricezione
          elettronica delle domande di partecipazione si applicano le
          seguenti regole: 
                a)  le   informazioni   concernenti   le   specifiche
          necessarie alla  presentazione  di  offerte  e  domande  di
          partecipazione  per  via  elettronica,  ivi   compresa   la
          cifratura, sono messe  a  disposizione  degli  interessati.
          Inoltre  i  dispositivi  di  ricezione  elettronica   delle
          offerte e delle domande di partecipazione sono conformi  ai
          requisiti dell'allegato XII, nel  rispetto,  altresi',  del
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  per  le  stazioni
          appaltanti tenute alla sua osservanza; 
                b) le offerte presentate per via elettronica  possono
          essere effettuate solo  utilizzando  la  firma  elettronica
          digitale  come  definita   e   disciplinata   dal   decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
                c) per la prestazione dei servizi  di  certificazione
          in relazione ai dispositivi elettronici della lettera a)  e
          in relazione alla firma digitale di cui alla lettera b), si
          applicano le norme  sui  certificatori  qualificati  e  sul
          sistema di accreditamento facoltativo, dettate dal  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
                d) gli offerenti e i candidati si impegnano a  che  i
          documenti, i certificati e  le  dichiarazioni  relativi  ai
          requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38 a 46
          e  di  cui  agli  articoli  231,  232,  233,  se  non  sono
          disponibili in formato  elettronico,  siano  presentati  in
          forma cartacea prima della scadenza  del  termine  previsto
          per la presentazione  delle  offerte  o  delle  domande  di
          partecipazione. 
              7. Salvo il comma 4, alla trasmissione delle domande di
          partecipazione  alle   procedure   di   aggiudicazione   di
          contratti pubblici si applicano le regole seguenti: 
                a)  le  domande  di  partecipazione  possono   essere
          presentate,  a   scelta   dell'operatore   economico,   per
          telefono, ovvero per iscritto mediante lettera, telegramma,
          telex, fax; 
                b)  le  domande  di  partecipazione  presentate   per
          telefono devono essere confermate, prima della scadenza del
          termine  previsto  per  la  loro  ricezione,  per  iscritto
          mediante lettera, telegramma, telex, fax; 
                c)  le  domande  di  partecipazione  possono   essere
          presentate per via elettronica, con le modalita'  stabilite
          dal presente articolo, solo se  consentito  dalle  stazioni
          appaltanti; 
                d) le stazioni  appaltanti  possono  esigere  che  le
          domande  di  partecipazione  presentate  mediante  telex  o
          mediante  fax  siano  confermate  per  posta  o   per   via
          elettronica. In tal caso, esse indicano nel bando  di  gara
          tale esigenza e il  termine  entro  il  quale  deve  essere
          soddisfatta.".