Art. 96 
 
                         Spese contrattuali 
           (art. 6, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. L'esecutore e' tenuto a versare  nel  conto  corrente  intestato
alla tesoreria centrale o provinciale  dello  Stato  territorialmente
competente la somma indicata dall'Amministrazione  per  le  spese  di
copia, stampa, bollo e registrazione del contratto e degli altri atti
relativi. 
  2. Il versamento e' effettuato entro cinque giorni lavorativi dalla
data di stipulazione del contratto. 
  3. In caso di  ritardo  il  relativo  importo  e'  aumentato  degli
interessi legali, decorrenti dalla data di scadenza fino alla data di
effettivo versamento. 
  4.  L'attestazione  del  versamento  e'   immediatamente   prodotta
all'ufficiale rogante della stazione appaltante.