Art. 96 Spese contrattuali (art. 6, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 1. L'esecutore e' tenuto a versare nel conto corrente intestato alla tesoreria centrale o provinciale dello Stato territorialmente competente la somma indicata dall'Amministrazione per le spese di copia, stampa, bollo e registrazione del contratto e degli altri atti relativi. 2. Il versamento e' effettuato entro cinque giorni lavorativi dalla data di stipulazione del contratto. 3. In caso di ritardo il relativo importo e' aumentato degli interessi legali, decorrenti dalla data di scadenza fino alla data di effettivo versamento. 4. L'attestazione del versamento e' immediatamente prodotta all'ufficiale rogante della stazione appaltante.