Art. 97 
 
                             Subappalto 
      (art. 12, comma 4, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. Il  subappalto  e'  consentito  alle  condizioni  e  nei  limiti
previsti dal codice e dal regolamento generale. 
  2. Il subappalto e' altresi' consentito, sempre alle  condizioni  e
nei limiti previsti dal codice e  dal  regolamento  generale,  quando
l'esecutore: 
    a) affida ad altri la produzione di determinati  componenti  che,
pur rientrando nella normale attivita' produttiva di questi ultimi  e
non richiedendo modifiche della loro organizzazione  imprenditoriale,
non configurano un prodotto strettamente di serie giacche' presentano
caratteristiche estetiche, funzionali e di qualita'  specificatamente
ordinate   dall'esecutore    in    funzione    della    realizzazione
dell'attivita' commissionata con il contratto principale; 
    b)   non   impiega   manodopera   propria   nell'assemblaggio   o
nell'istallazione delle diverse parti del prodotto finale oggetto del
subappalto, ma si avvale di manodopera fornita dagli stessi fornitori
di quei componenti. 
  3. Rimane in ogni caso invariata la responsabilita' dell'esecutore,
il  quale  continua  a   rispondere   direttamente   degli   obblighi
contrattuali e di qualunque inadempienza,  tanto  per  fatto  proprio
quanto per fatto del subappaltatore. 
  4. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di  cui  al
presente articolo l'Amministrazione ha  facolta'  di  procedere  alla
risoluzione del contratto; in tal  caso,  salvo  il  risarcimento  di
eventuali   ulteriori   danni,   la   stazione   appaltante   dispone
l'incameramento  della  cauzione,  spettando  all'esecutore  solo  il
pagamento delle provviste e delle lavorazioni gia' collaudate.