Art. 98 
 
           Termine iniziale per l'esecuzione del contratto 
 
  1.  Salvo  diversa  previsione   contrattuale,   il   termine   per
l'esecuzione  del  contratto  decorre  dal  giorno  successivo   alla
ricezione,   da   parte   dell'affidatario,    della    comunicazione
dell'intervenuta registrazione del relativo decreto  di  approvazione
da  parte  degli  organi  di  controllo  o,  ove  non   prevista   la
registrazione, dell'avvenuta approvazione del contratto.