Art. 99 Esecuzione anticipata della commessa prima della registrazione del decreto di approvazione del contratto (art. 9, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 1. Nei casi di cui all'art. 302, comma 2, del regolamento generale, l'Amministrazione puo' disporre, prima della registrazione del decreto di approvazione del contratto e dopo che l'aggiudicazione definitiva e' divenuta efficace, l'anticipata esecuzione del contratto stesso. 2. L'esigenza di esecuzione anticipata e' formalizzata con provvedimento del responsabile del procedimento ed e' comunicata all'affidatario con una delle modalita' previste dall'art. 77 del codice; i termini per l'esecuzione anticipata della prestazione decorrono dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte dell'affidatario. 3. La dichiarazione motivata d'urgenza e' comunicata agli organi di controllo. 4. In caso di mancata registrazione del decreto di approvazione del contratto o, ove non prevista la registrazione, di mancata approvazione del contratto, l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle provviste fornite e delle prestazioni eseguite.
Note all'art. 99: Si riporta il testo dell'art. 302, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: "Art. 302. (Giorno e termine per l'avvio dell'esecuzione del contratto) - (Omissis). 2. Il responsabile del procedimento puo' autorizzare, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del codice, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva e' divenuta efficace: a) quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti; b) in casi di comprovata urgenza. (Omissis).". Per il testo dell'art. 77 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note all'art. 95.