Art. 99 
 
Esecuzione anticipata della commessa prima  della  registrazione  del
                decreto di approvazione del contratto 
           (art. 9, decreto ministeriale n. 200 del 2000) 
 
  1. Nei casi di cui all'art. 302, comma 2, del regolamento generale,
l'Amministrazione  puo'  disporre,  prima  della  registrazione   del
decreto di approvazione del contratto  e  dopo  che  l'aggiudicazione
definitiva  e'  divenuta  efficace,   l'anticipata   esecuzione   del
contratto stesso. 
  2.  L'esigenza  di  esecuzione  anticipata  e'   formalizzata   con
provvedimento del responsabile  del  procedimento  ed  e'  comunicata
all'affidatario con una delle modalita'  previste  dall'art.  77  del
codice; i  termini  per  l'esecuzione  anticipata  della  prestazione
decorrono dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione da
parte dell'affidatario. 
  3. La dichiarazione motivata d'urgenza e' comunicata agli organi di
controllo. 
  4. In caso di mancata registrazione del decreto di approvazione del
contratto  o,  ove  non  prevista  la   registrazione,   di   mancata
approvazione  del  contratto,  l'esecutore  ha  diritto  soltanto  al
pagamento delle provviste fornite e delle prestazioni eseguite. 
 
          Note all'art. 99: 
              Si riporta il testo dell'art. 302, comma 2, del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010: 
                "Art.   302.   (Giorno   e   termine   per    l'avvio
          dell'esecuzione del contratto) - (Omissis). 
              2. Il responsabile del procedimento  puo'  autorizzare,
          ai  sensi  dell'articolo   11,   comma   9,   del   codice,
          l'esecuzione  anticipata   della   prestazione   dopo   che
          l'aggiudicazione definitiva e' divenuta efficace: 
                a) quando il contratto ha ad oggetto beni  o  servizi
          che, per la loro natura o per il luogo in cui  deve  essere
          eseguito  il  contratto,  debbono   essere   immediatamente
          consegnati o svolti; 
                b) in casi di comprovata urgenza. 
              (Omissis).". 
              Per  il  testo  dell'art.   77   del   citato   decreto
          legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note all'art. 95.