Art. 171 
 
 
        (Garanzie procedurali nei criteri di aggiudicazione) 
 
  1. Le concessioni  sono  aggiudicate  sulla  base  dei  criteri  di
aggiudicazione  stabiliti  dalla   stazione   appaltante   ai   sensi
dell'articolo  173,  purche'  siano  soddisfatte  tutte  le  seguenti
condizioni: 
  a) l'offerta risponde ai requisiti minimi prescritti dalla stazione
appaltante; 
  b) l'offerente ottempera alle condizioni di partecipazione  di  cui
all'articolo 172; 
  c) l'offerente non e' escluso dalla partecipazione  alla  procedura
di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 172. 
  2. I requisiti minimi di cui al comma 1, lettera  a)  prevedono  le
condizioni e  le  caratteristiche  tecniche,  fisiche,  funzionali  e
giuridiche che ogni offerta deve soddisfare o possedere. 
  3. Le stazioni appaltanti forniscono, inoltre: 
  a) nel bando di concessione, una descrizione  della  concessione  e
delle condizioni di partecipazione; 
  b) nel bando di concessione o  nell'invito  a  presentare  offerte,
l'espressa indicazione che la concessione  e'  vincolata  alla  piena
attuazione del piano finanziario e al  rispetto  dei  tempi  previsti
dallo  stesso  per  la  realizzazione  degli  investimenti  in  opere
pubbliche e che l'offerta deve espressamente  contenere,  a  pena  di
esclusione,  l'impegno  espresso  da  parte  del  concessionario   al
rispetto di tali condizione; 
  c) nel bando di concessione, nell'invito  a  presentare  offerte  o
negli altri  documenti  di  gara,  una  descrizione  dei  criteri  di
aggiudicazione e, se del caso, i requisiti minimi da soddisfare. 
  4. La stazione appaltante puo' limitare il numero di candidati o di
offerenti a  un  livello  adeguato,  purche'  cio'  avvenga  in  modo
trasparente e sulla base di criteri oggettivi. Il numero di candidati
o di offerenti invitati  a  partecipare  deve  essere  sufficiente  a
garantire un'effettiva concorrenza. 
  5. La stazione appaltante rende noti  a  tutti  i  partecipanti  le
modalita'  della  procedura  e  un  termine  indicativo  per  il  suo
completamento. Le eventuali  modifiche  sono  comunicate  a  tutti  i
partecipanti e, nella misura in cui riguardino elementi indicati  nel
bando  di  concessione,  rese  pubbliche  per  tutti  gli   operatori
economici. 
  6. La stazione appaltante assicura  la  tracciabilita'  degli  atti
inerenti alle singole fasi del procedimento,  con  idonee  modalita',
fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell'articolo 53. 
  7. La stazione appaltante puo'  condurre  liberamente  negoziazioni
con i candidati e  gli  offerenti.  L'oggetto  della  concessione,  i
criteri di aggiudicazione e i requisiti  minimi  non  possono  essere
modificati nel corso delle negoziazioni.