Art. 172 
 
 
         (Selezione e valutazione qualitativa dei candidati) 
 
  1.   Le   stazioni   appaltanti   verificano   le   condizioni   di
partecipazione relative alle capacita'  tecniche  e  professionali  e
alla  capacita'  finanziaria  ed  economica  dei  candidati  o  degli
offerenti,  sulla  base  di  certificazioni,   autocertificazioni   o
attestati che devono essere presentati come prova. Le  condizioni  di
partecipazione sono correlate  e  proporzionali  alla  necessita'  di
garantire la capacita' del concessionario di eseguire la concessione,
tenendo conto dell'oggetto  della  concessione  e  dell'obiettivo  di
assicurare la concorrenza effettiva. 
  2. Per soddisfare le condizioni di partecipazione di cui  al  comma
1,  ove  opportuno  e  nel  caso  di  una  particolare   concessione,
l'operatore  economico  puo'  affidarsi  alle  capacita'   di   altri
soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi  rapporti
con loro. Se un operatore economico intende  fare  affidamento  sulle
capacita' di  altri  soggetti,  deve  dimostrare  all'amministrazione
aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore che disporra'  delle  risorse
necessarie per l'intera durata della concessione. Per quanto riguarda
la capacita' finanziaria, la stazione appaltante puo' richiedere  che
l'operatore economico e i soggetti in questione siano responsabili in
solido dell'esecuzione del  contratto.  Alle  stesse  condizioni,  un
raggruppamento di operatori economici di  cui  all'articolo  45  puo'
fare valere le capacita' dei  partecipanti  al  raggruppamento  o  di
altri soggetti. In entrambi i casi si applica l'articolo 89.