Art. 173 
 
 
           (Termini, principi e criteri di aggiudicazione) 
 
  1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei principi  di  cui
all'articolo 30. 
  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, e comunque in deroga
all'articolo  95,  la  stazione  appaltante  elenca  i   criteri   di
aggiudicazione in ordine decrescente di importanza. Il termine minimo
per  la  ricezione  delle   domande   di   partecipazione,   comprese
eventualmente  le  offerte,  e'  di  trenta  giorni  dalla  data   di
pubblicazione  del  bando.  Se  la  procedura  si  svolge   in   fasi
successive, il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali
e' di ventidue giorni. Si applica l'articolo 79, commi 1 e 2. 
  3. Se la stazione appaltante  riceve  un'offerta  che  propone  una
soluzione innovativa con  un  livello  straordinario  di  prestazioni
funzionali  che  non  avrebbe  potuto  essere  prevista   utilizzando
l'ordinaria diligenza, puo', in via eccezionale, modificare  l'ordine
dei criteri di aggiudicazione di cui al comma 2, per tenere conto  di
tale soluzione  innovativa.  In  tal  caso,  la  stazione  appaltante
informa tutti gli offerenti in merito alla  modifica  dell'ordine  di
importanza dei criteri ed emette un nuovo invito a presentare offerte
nel termine minimo di ventidue giorni di cui  al  suddetto  comma  2,
terzo periodo. Se i criteri di aggiudicazione sono  stati  pubblicati
al momento della pubblicazione del bando di concessione, la  stazione
appaltante pubblica un nuovo bando di concessione, nel  rispetto  del
termine minimo di trenta giorni di cui al comma 2,  secondo  periodo.
La modifica dell'ordine non deve dar luogo a discriminazioni.