Art. 90 
 
 
        Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore 
 
  1. I controlli e i poteri di cui agli articoli  25,  26  e  28  del
codice civile sono esercitati  sulle  fondazioni  del  Terzo  settore
dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore. 
 
          Note all'art. 90: 
              - Per il testo dell'art. 25 del codice civile, si  veda
          nelle note all'art. 64. 
              - Si riportano gli articoli 26 e 28 del codice civile: 
              «Art. 26 (Coordinamento di attivita' e unificazione  di
          amministrazione). - L'autorita' governativa  puo'  disporre
          il coordinamento dell'attivita' di piu'  fondazioni  ovvero
          l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per
          quanto e' possibile, la volonta' del fondatore.». 
              «Art. 28 (Trasformazione delle fondazioni). - Quando lo
          scopo e'  esaurito  o  divenuto  impossibile  o  di  scarsa
          utilita',  o  il  patrimonio  e'  divenuto   insufficiente,
          l'autorita' governativa,  anziche'  dichiarare  estinta  la
          fondazione,  puo'  provvedere  alla   sua   trasformazione,
          allontanandosi  il  meno  possibile  dalla   volonta'   del
          fondatore. 
              La trasformazione non e' ammessa quando i fatti che  vi
          darebbero luogo sono considerati  nell'atto  di  fondazione
          come causa di  estinzione  della  persona  giuridica  e  di
          devoluzione dei beni a terze persone. 
              Le disposizioni del primo comma di  questo  articolo  e
          dell'art. 26 non si applicano alle fondazioni  destinate  a
          vantaggio soltanto di una o piu' famiglie determinate.».