Art. 92 
 
 
          Attivita' di monitoraggio, vigilanza e controllo 
 
  1. Al fine di garantire l'uniforme  applicazione  della  disciplina
legislativa, statutaria e regolamentare  applicabile  agli  Enti  del
Terzo settore e l'esercizio dei relativi controlli, il Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali: 
    a) vigila sul sistema  di  registrazione  degli  enti  del  Terzo
settore nel rispetto dei requisiti previsti  dal  presente  codice  e
monitora lo svolgimento delle attivita'  degli  Uffici  del  Registro
unico nazione del Terzo settore operanti a livello regionale; 
    b)  promuove  l'autocontrollo  degli  enti  del   Terzo   settore
autorizzandone l'esercizio da parte delle reti associative  nazionali
iscritte nell'apposita sezione del registro  unico  nazionale  e  dei
Centri  di  servizio  per  il  volontariato  accreditati   ai   sensi
dell'articolo 61; 
    c) predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni
anno, una relazione sulle  attivita'  di  vigilanza,  monitoraggio  e
controllo svolte sugli enti del Terzo settore anche  sulla  base  dei
dati acquisiti attraverso le relazioni di cui all'articolo 95,  commi
2 e 3, nonche' sullo stato del sistema di registrazione di  cui  alla
lettera b). 
  2.  Restano  fermi  i  poteri   delle   amministrazioni   pubbliche
competenti in ordine ai controlli, alle verifiche ed  alla  vigilanza
finalizzati ad  accertare  la  conformita'  delle  attivita'  di  cui
all'articolo  5  alle   norme   particolari   che   ne   disciplinano
l'esercizio.