Art. 64 
 
Accordi di esternalizzazione delle funzioni o attivita' essenziali  o
  importanti e delle funzioni fondamentali 
  1. Oltre a quanto stabilito dall'art. 274, paragrafo 4  degli  atti
delegati, gli accordi di esternalizzazione delle funzioni o attivita'
essenziali o  importanti  e  delle  funzioni  fondamentali  prevedono
almeno: 
    a) la chiara definizione dell'attivita' oggetto  della  cessione,
delle modalita' di esecuzione e del relativo corrispettivo; 
    b) le modalita' e la frequenza della reportistica al responsabile
delle attivita' di controllo  di  cui  all'art.  62,  comma  5  o  al
titolare di cui all'art. 63, comma 3, concernente  l'attivita'  o  la
funzione esternalizzata; 
    c)  che  l'impresa  possa  recedere  dal  contratto  senza  oneri
sproporzionati o tali da pregiudicare, in concreto,  l'esercizio  del
diritto di recesso; 
    d) che l'impresa possa recedere o modificare il contratto in caso
di richiesta dell'IVASS; 
    e) che il contratto non possa essere sub-esternalizzato senza  il
consenso dell'impresa; 
    f) che siano acquisite informazioni con riguardo all'adozione  da
parte del fornitore dei presidi in tema di conflitti di interesse  di
cui all'art. 274, paragrafo 3, lettera b) degli atti delegati. 
  2.  L'esternalizzazione  di  funzioni  o  attivita'  essenziali   o
importanti, ad un fornitore con sede legale all'interno dello  S.E.E.
e' sottoposta agli obblighi di  comunicazione  di  cui  all'art.  67,
commi 1 e 2. 
  3.  L'esternalizzazione  di  funzioni  o  attivita'  essenziali   o
importanti, ad un fornitore con sede legale  fuori  dallo  S.E.E.  e'
sottoposta  alla  preventiva  autorizzazione  dell'IVASS,   allegando
all'istanza gli elementi informativi di cui all'art. 67, comma 1.  Se
il fornitore e' ricompreso nell'ambito del  gruppo  di  cui  all'art.
210-ter, comma 2, del  Codice,  l'esternalizzazione  e',  in  deroga,
sottoposta agli obblighi di comunicazione di cui all'art.  67,  comma
3. 
  4.  Salvo  quanto  previsto   dal   comma   5,   gli   accordi   di
esternalizzazione delle funzioni fondamentali possono essere conclusi
solo con fornitori con  sede  legale  nello  S.E.E.,  secondo  quanto
previsto dall'art. 68, commi 1 e 2. In tal  caso  l'impresa  assicura
altresi' che siano adeguatamente definiti: 
    a) obiettivi, metodologie e frequenza dei controlli; 
    b) modalita' e frequenza dei rapporti con l'organo amministrativo
e l'alta direzione; 
    c) possibilita' di riconsiderare le condizioni  del  servizio  al
verificarsi   di   modifiche   di   rilievo    nell'operativita'    e
nell'organizzazione dell'impresa di assicurazione. 
  5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, e'  consentita,  previa
autorizzazione   dell'IVASS,    l'esternalizzazione    di    funzioni
fondamentali ad un fornitore con  sede  legale  fuori  dallo  S.E.E.,
purche' ricompreso nell'ambito del gruppo di  cui  all'art.  210-ter,
comma 2,  del  Codice.  L'impresa  allega  all'istanza  gli  elementi
informativi di cui all'art. 68.