Art. 64 Accordi di esternalizzazione delle funzioni o attivita' essenziali o importanti e delle funzioni fondamentali 1. Oltre a quanto stabilito dall'art. 274, paragrafo 4 degli atti delegati, gli accordi di esternalizzazione delle funzioni o attivita' essenziali o importanti e delle funzioni fondamentali prevedono almeno: a) la chiara definizione dell'attivita' oggetto della cessione, delle modalita' di esecuzione e del relativo corrispettivo; b) le modalita' e la frequenza della reportistica al responsabile delle attivita' di controllo di cui all'art. 62, comma 5 o al titolare di cui all'art. 63, comma 3, concernente l'attivita' o la funzione esternalizzata; c) che l'impresa possa recedere dal contratto senza oneri sproporzionati o tali da pregiudicare, in concreto, l'esercizio del diritto di recesso; d) che l'impresa possa recedere o modificare il contratto in caso di richiesta dell'IVASS; e) che il contratto non possa essere sub-esternalizzato senza il consenso dell'impresa; f) che siano acquisite informazioni con riguardo all'adozione da parte del fornitore dei presidi in tema di conflitti di interesse di cui all'art. 274, paragrafo 3, lettera b) degli atti delegati. 2. L'esternalizzazione di funzioni o attivita' essenziali o importanti, ad un fornitore con sede legale all'interno dello S.E.E. e' sottoposta agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 67, commi 1 e 2. 3. L'esternalizzazione di funzioni o attivita' essenziali o importanti, ad un fornitore con sede legale fuori dallo S.E.E. e' sottoposta alla preventiva autorizzazione dell'IVASS, allegando all'istanza gli elementi informativi di cui all'art. 67, comma 1. Se il fornitore e' ricompreso nell'ambito del gruppo di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Codice, l'esternalizzazione e', in deroga, sottoposta agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 67, comma 3. 4. Salvo quanto previsto dal comma 5, gli accordi di esternalizzazione delle funzioni fondamentali possono essere conclusi solo con fornitori con sede legale nello S.E.E., secondo quanto previsto dall'art. 68, commi 1 e 2. In tal caso l'impresa assicura altresi' che siano adeguatamente definiti: a) obiettivi, metodologie e frequenza dei controlli; b) modalita' e frequenza dei rapporti con l'organo amministrativo e l'alta direzione; c) possibilita' di riconsiderare le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche di rilievo nell'operativita' e nell'organizzazione dell'impresa di assicurazione. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, e' consentita, previa autorizzazione dell'IVASS, l'esternalizzazione di funzioni fondamentali ad un fornitore con sede legale fuori dallo S.E.E., purche' ricompreso nell'ambito del gruppo di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Codice. L'impresa allega all'istanza gli elementi informativi di cui all'art. 68.