Art. 100 Iscrizione nel Registro delle persone fisiche in forza della precedente iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione e nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione 1. Le persone fisiche che, alla data del 1° gennaio 2007, erano iscritte nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione o nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione e alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non hanno effettuato il trasferimento nel Registro, mantengono il titolo per l'iscrizione a condizione che: a) siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 110, comma 1 del Codice; b) nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione, abbiano partecipato a corsi di formazione professionale di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalita' equivalenti di cui all'art. 91. 2. Le persone fisiche di cui al comma 1 presentano istanza di iscrizione secondo le modalita' previste dall'art. 9, comma 3.