Art. 100 
 
Iscrizione  nel  Registro  delle  persone  fisiche  in  forza   della
  precedente  iscrizione  nell'Albo   nazionale   degli   agenti   di
  assicurazione  e  nell'Albo  dei  mediatori  di   assicurazione   e
  riassicurazione 
 
  1. Le persone fisiche che, alla data del  1°  gennaio  2007,  erano
iscritte  nell'Albo  nazionale  degli  agenti  di   assicurazione   o
nell'Albo dei mediatori di assicurazione  e  riassicurazione  e  alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  Regolamento  non  hanno
effettuato il trasferimento nel Registro, mantengono  il  titolo  per
l'iscrizione a condizione che: 
  a) siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 110, comma 1 del
Codice; 
  b) nei dodici mesi antecedenti alla  data  di  presentazione  della
domanda di iscrizione, abbiano  partecipato  a  corsi  di  formazione
professionale di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o  con
le modalita' equivalenti di cui all'art. 91. 
  2. Le persone fisiche di cui  al  comma  1  presentano  istanza  di
iscrizione secondo le modalita' previste dall'art. 9, comma 3.