Art. 101 Termini per gli iscritti nella sezione D del Registro 1. Gli intermediari che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritti nella sezione D del Registro, entro il 23 febbraio 2019 comunicano all'IVASS, secondo le modalita' di cui all'art. 9, comma 3, i dati identificativi della persona fisica o delle persone fisiche individuate quali responsabili dell'attivita' di distribuzione. 2. Nella comunicazione gli iscritti nella sezione D attestano di aver accertato che i soggetti di cui al comma 1 sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2.