Art. 101 
 
        Termini per gli iscritti nella sezione D del Registro 
 
  1. Gli intermediari  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente Regolamento, sono iscritti nella  sezione  D  del  Registro,
entro il 23 febbraio 2019 comunicano all'IVASS, secondo le  modalita'
di cui all'art. 9, comma  3,  i  dati  identificativi  della  persona
fisica  o  delle  persone  fisiche  individuate  quali   responsabili
dell'attivita' di distribuzione. 
  2. Nella comunicazione gli iscritti nella sezione  D  attestano  di
aver accertato che i soggetti di cui al comma 1 sono in possesso  dei
requisiti di cui all'art. 20, comma 2.