Art. 103 Termini per l'impresa che opera in qualita' di distributore 1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, operano in qualita' di distributori, entro il 23 febbraio 2019 comunicano all'IVASS, secondo le modalita' di cui all'art. 9, comma 3, i dati identificativi della persona fisica o, se previste, delle persone fisiche individuate quali responsabili della distribuzione. 2. Nella comunicazione le imprese attestano di aver accertato che i soggetti di cui al comma 1 sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 41, comma 2. 3. Entro il termine di cui al comma 1 le imprese che operano in qualita' di distributori accertano il possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'art. 41, comma 7, lettera a), in capo ai dipendenti direttamente coinvolti nell'attivita' di distribuzione.