Art. 103 
 
             Termini per l'impresa che opera in qualita' 
                           di distributore 
 
  1. Le imprese che, alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
Regolamento,  operano  in  qualita'  di  distributori,  entro  il  23
febbraio 2019 comunicano  all'IVASS,  secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 9, comma 3, i dati identificativi della persona fisica o, se
previste, delle persone fisiche individuate quali responsabili  della
distribuzione. 
  2. Nella comunicazione le imprese attestano di aver accertato che i
soggetti di cui al comma 1 sono in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 41, comma 2. 
  3. Entro il termine di cui al comma 1 le  imprese  che  operano  in
qualita' di distributori  accertano  il  possesso  dei  requisiti  di
onorabilita' di cui all'art. 41, comma 7,  lettera  a),  in  capo  ai
dipendenti direttamente coinvolti nell'attivita' di distribuzione.