Art. 105 Termini per la comunicazione delle informazioni di cui all'art. 109, comma 4-sexies del Codice 1. Gli iscritti nelle sezioni A, B e D del Registro comunicano i dati di cui all'art. 109, comma 4-sexies del Codice, secondo le modalita' che saranno indicate in un successivo provvedimento. 2. Secondo le modalita' contenute nel provvedimento di cui al comma 1, le imprese di assicurazione che si avvalgono di produttori diretti iscritti nella sezione C del Registro attestano di avere accertato, per ciascuno dei produttori, che non sussistono le condizioni impeditive all'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS di cui all'art. 109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di stretti legami. 3. I soggetti di cui al comma 1 che si avvalgono di intermediari iscritti nella sezione E del Registro attestano nella medesima comunicazione di aver accertato, per ciascuno dei medesimi intermediari, che non sussistono le condizioni impeditive all'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS di cui all'art. 109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di partecipazioni o stretti legami. 4. Agli intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti in via transitoria nella sezione A del Registro ai sensi dell'art. 102, comma 2, si applica quanto previsto dai commi 1 e 3.