Art. 105 
 
Termini per la comunicazione delle informazioni di cui all'art.  109,
                      comma 4-sexies del Codice 
 
  1. Gli iscritti nelle sezioni A, B e D del  Registro  comunicano  i
dati di cui all'art. 109,  comma  4-sexies  del  Codice,  secondo  le
modalita' che saranno indicate in un successivo provvedimento. 
  2. Secondo le modalita' contenute nel provvedimento di cui al comma
1, le imprese di assicurazione che si avvalgono di produttori diretti
iscritti nella sezione C del Registro attestano di  avere  accertato,
per  ciascuno  dei  produttori,  che  non  sussistono  le  condizioni
impeditive all'esercizio dei poteri di vigilanza da parte  dell'IVASS
di cui all'art. 109, comma 4-sexies del Codice con  riferimento  alla
sussistenza di stretti legami. 
  3. I soggetti di cui al comma 1 che si  avvalgono  di  intermediari
iscritti nella  sezione  E  del  Registro  attestano  nella  medesima
comunicazione  di  aver  accertato,   per   ciascuno   dei   medesimi
intermediari,   che   non   sussistono   le   condizioni   impeditive
all'esercizio dei poteri di vigilanza  da  parte  dell'IVASS  di  cui
all'art.  109,  comma  4-sexies  del  Codice  con  riferimento   alla
sussistenza di partecipazioni o stretti legami. 
  4. Agli intermediari assicurativi a titolo accessorio  iscritti  in
via transitoria nella sezione A del Registro ai sensi dell'art.  102,
comma 2, si applica quanto previsto dai commi 1 e 3.