Art. 106 
 
              Formazione e aggiornamento professionale 
 
  1. Le imprese garantiscono che  i  propri  dipendenti  direttamente
coinvolti nell'attivita' di distribuzione alla data del  23  febbraio
2019  siano  in  possesso  di  adeguate   conoscenze   e   competenze
professionali  e  che  assolvano  agli  obblighi   di   aggiornamento
professionale di cui all'art. 89 a decorrere dall'anno 2019. 
  2. La formazione professionale conseguita dagli  addetti  dei  call
center  delle  imprese  in  conformita'  ai   criteri   fissati   dal
Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e dal Regolamento IVASS  n.
6 del 2 dicembre 2014 rimane valida a condizione che l'attivita'  sia
iniziata entro il 23 febbraio 2019. 
  3. Le ore di aggiornamento professionale  effettuate  entro  il  23
febbraio 2019 in conformita' ai criteri fissati dal Regolamento ISVAP
n. 34 del 19 marzo 2010 e dal Regolamento IVASS n. 6 del  2  dicembre
2014 sono valide ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dal
presente Regolamento, fermo restando il monte ore complessivo di  cui
all'art. 89 per l'anno 2019. 
  4. La formazione professionale conseguita alla data del 23 febbraio
2019 in conformita' ai criteri fissati dal Regolamento  ISVAP  n.  34
del 19 marzo 2010 e dal Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014 e'
valida: 
  a) ai fini della prima iscrizione e dell'inizio  dell'attivita'  da
parte    degli    addetti    operanti    all'interno    dei    locali
dell'intermediario, se la domanda di iscrizione e' presentata  ovvero
l'attivita' e' iniziata entro e non oltre dodici mesi dalla data  del
conseguimento; 
  b) ai fini della reiscrizione e della ripresa dell'attivita'  degli
addetti operanti all'interno dei  locali  dell'intermediario,  se  la
domanda di reiscrizione e' presentata ovvero l'attivita'  e'  ripresa
entro e non oltre cinque  anni  dalla  data  in  cui  e'  intervenuta
l'inattivita'.