Art. 106 Formazione e aggiornamento professionale 1. Le imprese garantiscono che i propri dipendenti direttamente coinvolti nell'attivita' di distribuzione alla data del 23 febbraio 2019 siano in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali e che assolvano agli obblighi di aggiornamento professionale di cui all'art. 89 a decorrere dall'anno 2019. 2. La formazione professionale conseguita dagli addetti dei call center delle imprese in conformita' ai criteri fissati dal Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e dal Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014 rimane valida a condizione che l'attivita' sia iniziata entro il 23 febbraio 2019. 3. Le ore di aggiornamento professionale effettuate entro il 23 febbraio 2019 in conformita' ai criteri fissati dal Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e dal Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014 sono valide ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dal presente Regolamento, fermo restando il monte ore complessivo di cui all'art. 89 per l'anno 2019. 4. La formazione professionale conseguita alla data del 23 febbraio 2019 in conformita' ai criteri fissati dal Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e dal Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014 e' valida: a) ai fini della prima iscrizione e dell'inizio dell'attivita' da parte degli addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario, se la domanda di iscrizione e' presentata ovvero l'attivita' e' iniziata entro e non oltre dodici mesi dalla data del conseguimento; b) ai fini della reiscrizione e della ripresa dell'attivita' degli addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario, se la domanda di reiscrizione e' presentata ovvero l'attivita' e' ripresa entro e non oltre cinque anni dalla data in cui e' intervenuta l'inattivita'.