Art. 98 
 
                        Gestione del Registro 
 
  1. Fino alla data di entrata  in  vigore  del  Regolamento  di  cui
all'art. 108-bis del Codice restano attribuite all'IVASS le  funzioni
di registrazione degli intermediari assegnate all'Organismo di cui al
medesimo articolo. 
  2.  Le  modalita'  di  registrazione   diretta   da   parte   degli
intermediari saranno disciplinate in un successivo provvedimento.