Art. 98 Gestione del Registro 1. Fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 108-bis del Codice restano attribuite all'IVASS le funzioni di registrazione degli intermediari assegnate all'Organismo di cui al medesimo articolo. 2. Le modalita' di registrazione diretta da parte degli intermediari saranno disciplinate in un successivo provvedimento.