Art. 100 
 
 
          Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi 
 
    1. Il debitore che presenta domanda di concordato ai sensi  degli
articoli 44 e 87, quando e' prevista la continuazione  dell'attivita'
aziendale, puo' chiedere al tribunale di essere autorizzato,  assunte
se del caso sommarie informazioni, a  pagare  crediti  anteriori  per
prestazioni di beni o  servizi,  se  un  professionista  indipendente
attesta che tali prestazioni  sono  essenziali  per  la  prosecuzione
dell'attivita' di impresa e  funzionali  ad  assicurare  la  migliore
soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non e'
necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare
di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore  senza
obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla
soddisfazione dei creditori.  Il  tribunale  puo'  autorizzare,  alle
medesime condizioni, il pagamento della retribuzione  dovuta  per  la
mensilita' antecedente il deposito del ricorso ai lavoratori  addetti
all'attivita' di cui e' prevista la continuazione. 
    2. Quando e' prevista la continuazione dell'attivita'  aziendale,
la disciplina di cui al comma 1 si applica,  in  deroga  al  disposto
dell'articolo 154, comma 2, al  rimborso,  alla  scadenza  convenuta,
delle rate a scadere  del  contratto  di  mutuo  con  garanzia  reale
gravante  su  beni  strumentali  all'esercizio  dell'impresa  se   il
debitore, alla data della presentazione della domanda di  concordato,
ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale  lo  autorizza
al pagamento del debito per capitale  ed  interessi  scaduto  a  tale
data. Il professionista indipendente attesta  anche  che  il  credito
garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con  il  ricavato
della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e  che  il
rimborso delle  rate  a  scadere  non  lede  i  diritti  degli  altri
creditori. 
 
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Nota redazionale  
    Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale.  
    La prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'  visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.