Art. 101 
 
 
Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo
o di accordi di ristrutturazione dei debiti 
 
    1. Quando e' prevista la continuazione dell'attivita'  aziendale,
i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi  forma  effettuati,
ivi compresa l'emissione di garanzie, in esecuzione di un  concordato
preventivo ovvero di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati
ed  espressamente  previsti  nel  piano  ad  essi  sottostante   sono
prededucibili. 
    2. In caso di successiva ammissione del debitore  alla  procedura
di liquidazione giudiziale, i predetti finanziamenti non  beneficiano
della  prededuzione  quando  il  piano  di  concordato  preventivo  o
dell'accordo di ristrutturazione dei debiti risulta,  sulla  base  di
una valutazione da riferirsi al momento del deposito, basato su  dati
falsi o sull'omissione di informazioni rilevanti  o  il  debitore  ha
compiuto atti in frode ai creditori e  il  curatore  dimostra  che  i
soggetti   che   hanno   erogato   i   finanziamenti,    alla    data
dell'erogazione, conoscevano tali circostanze.