Art. 102 Finanziamenti prededucibili dei soci 1. In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il beneficio della prededuzione previsto agli articoli 99 e 101 si applica ai finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi forma, inclusa l'emissione di garanzie e controgaranzie, fino all'ottanta per cento del loro ammontare. 2. Il medesimo beneficio opera per l'intero ammontare dei finanziamenti qualora il finanziatore abbia acquisito la qualita' di socio in esecuzione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
Note all'art. 102: - Per il testo dell'articolo 2467 del codice civile vedi note all'articolo 383 del presente decreto legislativo. - Si riporta il testo dell'art. 2497-quinquies del codice civile: "Art. 2497-quinquies. Finanziamenti nell'attivita' di direzione e coordinamento. Ai finanziamenti effettuati a favore della societa' da chi esercita attivita' di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467.".