Art. 102 
 
 
                Finanziamenti prededucibili dei soci 
 
    1. In deroga agli  articoli  2467  e  2497-quinquies  del  codice
civile, il beneficio della prededuzione previsto agli articoli  99  e
101 si applica ai finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi  forma,
inclusa l'emissione di garanzie e  controgaranzie,  fino  all'ottanta
per cento del loro ammontare. 
    2.  Il  medesimo  beneficio  opera  per  l'intero  ammontare  dei
finanziamenti qualora il finanziatore abbia acquisito la qualita'  di
socio in esecuzione del concordato  preventivo  o  degli  accordi  di
ristrutturazione dei debiti. 
 
          Note all'art. 102: 
 
              - Per il testo dell'articolo  2467  del  codice  civile
          vedi   note   all'articolo   383   del   presente   decreto
          legislativo. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  2497-quinquies  del
          codice civile: 
              "Art. 2497-quinquies. Finanziamenti  nell'attivita'  di
          direzione e coordinamento. 
              Ai finanziamenti effettuati a favore della societa'  da
          chi esercita attivita' di  direzione  e  coordinamento  nei
          suoi confronti o da altri soggetti ad  essa  sottoposti  si
          applica l'articolo 2467.".