Art. 94 
 
 
       Effetti della presentazione della domanda di concordato 
 
    1. Dalla data  di  presentazione  della  domanda  di  accesso  al
concordato preventivo e fino all'omologazione, il  debitore  conserva
l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto  la
vigilanza del commissario giudiziale. 
    2. Fermo il disposto dell'articolo 46, i mutui, anche sotto forma
cambiaria, le transazioni, i  compromessi,  le  alienazioni  di  beni
immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le  concessioni
di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie  alle  liti,  le
ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni  di  ipoteche,  le
restituzioni di pegni, le accettazioni di eredita' e di  donazioni  e
in genere gli atti eccedenti  l'ordinaria  amministrazione,  compiuti
senza l'autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto
ai creditori anteriori al concordato. 
    3. L'autorizzazione puo' essere concessa prima  dell'omologazione
se l'atto e' funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. 
    4. Con decreto, il tribunale puo' stabilire un limite  di  valore
al di sotto del quale non e' dovuta l'autorizzazione di cui al  comma
2. 
    5. L'alienazione e l'affitto di azienda, di rami di azienda e  di
specifici beni autorizzati ai sensi  del  comma  2,  sono  effettuate
tramite procedure competitive, previa stima ed adeguata pubblicita'. 
    6. Il tribunale puo' autorizzare in  caso  di  urgenza  gli  atti
previsti al comma 5 senza far luogo a pubblicita'  e  alle  procedure
competitive quando puo' essere compromesso l'interesse dei  creditori
al  miglior  soddisfacimento.  Del  provvedimento  e  del  compimento
dell'atto deve comunque essere data adeguata pubblicita'. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.