Art. 94-bis. 
 
 
(( (Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato  in
                     continuita' aziendale). )) 
 
    ((1.  I  creditori  non   possono,   unilateralmente,   rifiutare
l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione  o  provocarne  la
risoluzione, ne' possono anticiparne la  scadenza  o  modificarli  in
danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito della  domanda
di accesso al concordato in continuita' aziendale, dell'emissione del
decreto di apertura di cui all'articolo 47 e della concessione  delle
misure  protettive  o  cautelari.  Sono  inefficaci  eventuali  patti
contrari. 
    2. Fermo quanto previsto dal comma  1,  i  creditori  interessati
dalle misure protettive concesse ai sensi dell'articolo 54, comma  2,
non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento  dei  contratti
essenziali in corso di esecuzione o provocarne  la  risoluzione,  ne'
possono   anticiparne   la   scadenza   o   modificarli   in    danno
dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di  crediti
anteriori rispetto alla presentazione della  domanda  di  accesso  al
concordato preventivo in continuita'  aziendale.  Sono  essenziali  i
contratti necessari per  la  continuazione  della  gestione  corrente
dell'impresa, inclusi i contratti  relativi  alle  forniture  la  cui
interruzione impedisce la prosecuzione dell'attivita' del debitore.))