Art. 95 
 
 
Disposizioni   speciali   per   i   contratti   con   le    pubbliche
                           amministrazioni 
 
    1. Fermo quanto previsto nell'articolo 97, i contratti  in  corso
di  esecuzione,  stipulati  con  pubbliche  amministrazioni,  non  si
risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato.  Sono
inefficaci eventuali patti contrari. 
    2. Il deposito della domanda di accesso al concordato  preventivo
non  impedisce  la  continuazione  di  contratti  con  le   pubbliche
amministrazioni, se il professionista indipendente  ha  attestato  la
conformita' al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacita'  di
adempimento. Di tale continuazione puo' beneficiare, in presenza  dei
requisiti di legge, anche  la  societa'  cessionaria  o  conferitaria
d'azienda o di rami  d'azienda  cui  i  contratti  siano  trasferiti,
purche' in possesso dei requisiti per la partecipazione alla  gara  e
per l'esecuzione del contratto. Il giudice delegato,  all'atto  della
cessione  o  del  conferimento,  dispone   la   cancellazione   delle
iscrizioni e trascrizioni. Le  disposizioni  del  presente  comma  si
applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia  stata  ammessa  al
concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta
che la continuazione  e'  necessaria  per  la  migliore  liquidazione
dell'azienda in esercizio. 
    3. Successivamente al deposito della domanda di cui  all'articolo
40,  la  partecipazione  a  procedure  di  affidamento  di  contratti
pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di
apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere  del  commissario
giudiziale ove gia' nominato. 
    4. L'autorizzazione consente la partecipazione alla  gara  previo
deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta
la conformita' al piano, ove predisposto, e la ragionevole  capacita'
di adempimento del contratto. 
    5. Fermo quanto previsto dal comma  4,  l'impresa  in  concordato
puo'  concorrere  anche  riunita  in  raggruppamento  temporaneo   di
imprese, purche' non rivesta la qualita' di mandataria e  sempre  che
nessuna  delle  altre  imprese   aderenti   al   raggruppamento   sia
assoggettata ad una procedura concorsuale.