Art. 97 
 
 
                         Contratti pendenti 
 
    1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 2,  i  contratti
ancora ineseguiti o  non  compiutamente  eseguiti  nelle  prestazioni
principali da entrambe le parti alla data del deposito della  domanda
di accesso al concordato  preventivo,  proseguono  anche  durante  il
concordato.  Il  debitore  puo'  chiedere,  con   autonoma   istanza,
l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno  o  piu'
contratti, se la prosecuzione non e' coerente con le  previsioni  del
piano ne' funzionale alla sua  esecuzione.  Il  debitore,  unitamente
all'istanza, deposita la  prova  della  sua  avvenuta  notifica  alla
controparte. 
    2.   L'istanza   di   sospensione    puo'    essere    depositata
contestualmente  o  successivamente  al  deposito  della  domanda  di
accesso al concordato;  la  richiesta  di  scioglimento  puo'  essere
depositata solo quando sono presentati anche il piano e la proposta. 
    3. Salvo quanto previsto al comma 4, con  l'istanza  il  debitore
propone  anche  una  quantificazione  dell'indennizzo   dovuto   alla
controparte  della  quale  si  tiene   conto   nel   piano   per   la
determinazione del fabbisogno concordatario. 
    4. La  controparte  puo'  opporsi  alla  richiesta  del  debitore
depositando una memoria  scritta  entro  sette  giorni  dall'avvenuta
notificazione dell'istanza. 
    5. Decorso il termine di cui al comma 4,  fino  al  deposito  del
decreto di apertura previsto dall'articolo 47, provvede sull'istanza,
con decreto motivato e reclamabile, il tribunale. Dopo il decreto  di
apertura, provvede il giudice delegato. 
    6. La sospensione o lo scioglimento del contratto  hanno  effetto
dalla  data  della  notificazione  del  provvedimento   autorizzativo
all'altro contraente effettuata a cura del debitore. 
    7. La sospensione richiesta prima del deposito della  proposta  e
del piano non puo' essere autorizzata per  una  durata  eccedente  il
termine concesso dal tribunale ai sensi dell'articolo  44,  comma  1,
lettera a). Quando  siano  stati  presentati  proposta  e  piano,  la
sospensione puo' essere autorizzata anche per una  durata  ulteriore,
che comunque non puo' essere superiore a trenta giorni dalla data del
decreto di apertura, non ulteriormente prorogabile. 
    8. Lo scioglimento del contratto non  si  estende  alla  clausola
compromissoria in esso contenuta. 
    9.  Nel  caso  in  cui  sia  autorizzata  la  sospensione  o   lo
scioglimento, il contraente ha diritto ad un  indennizzo  equivalente
al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. 
    10. In caso di mancato accordo sulla  misura  dell'indennizzo  la
sua determinazione e' rimessa al giudice  ordinariamente  competente.
Il giudice delegato provvede alla quantificazione del credito ai soli
fini del voto e del calcolo delle maggioranze ai sensi  dell'articolo
109. 
    11.  L'indennizzo  e'  soddisfatto  come  credito   chirografario
anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione  del  credito
conseguente  ad  eventuali  prestazioni  eseguite  legalmente  e   in
conformita' agli accordi o agli usi negoziali dopo  la  pubblicazione
della domanda di accesso al concordato e prima della notificazione di
cui al comma 6. 
    12.  In  caso  di  scioglimento  del   contratto   di   locazione
finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del  bene  ed
e' tenuto  a  versare  al  debitore  l'eventuale  differenza  fra  la
maggiore somma ricavata dalla vendita o  da  altra  collocazione  del
bene stesso avvenute a valori di  mercato,  dedotta  una  somma  pari
all'ammontare di eventuali canoni scaduti e non pagati fino alla data
dello scioglimento, dei canoni a scadere, solo in linea  capitale,  e
del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale  di  acquisto
rispetto al credito residuo in linea capitale. La  somma  versata  al
debitore a norma del periodo precedente e' acquisita alla  procedura.
Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore  un  credito
determinato nella differenza tra il credito  vantato  alla  data  del
deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione  del
bene.  Tale  credito  e'  soddisfatto  come  credito   anteriore   al
concordato. La vendita o  l'allocazione  sono  effettuate  secondo  i
criteri e le modalita' di cui all'articolo 1, comma 139, della  legge
4 agosto 2017, n. 124. 
    13. Le disposizioni del presente articolo  non  si  applicano  ai
rapporti di lavoro subordinato, nonche'  ai  contratti  di  cui  agli
articoli 173, comma 3, 176 e 185, comma 1. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 97: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 139, della
          legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e
          la concorrenza): 
              "139. Ai fini  di  cui  al  comma  138,  il  concedente
          procede alla vendita o ricollocazione del bene  sulla  base
          dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni  di  mercato
          elaborate  da  soggetti  specializzati.   Quando   non   e'
          possibile far riferimento ai predetti valori, procede  alla
          vendita sulla base di una stima  effettuata  da  un  perito
          scelto dalle parti  di  comune  accordo  nei  venti  giorni
          successivi alla risoluzione del contratto  o,  in  caso  di
          mancato  accordo  nel  predetto  termine,  da   un   perito
          indipendente scelto dal concedente in una  rosa  di  almeno
          tre    operatori    esperti,     previamente     comunicati
          all'utilizzatore, che  puo'  esprimere  la  sua  preferenza
          vincolante ai fini della  nomina  entro  dieci  giorni  dal
          ricevimento della  predetta  comunicazione.  Il  perito  e'
          indipendente quando non e' legato al concedente da rapporti
          di natura personale  o  di  lavoro  tali  da  compromettere
          l'indipendenza di giudizio. Nella procedura  di  vendita  o
          ricollocazione  il  concedente  si  attiene  a  criteri  di
          celerita', trasparenza e  pubblicita'  adottando  modalita'
          tali da consentire l'individuazione del migliore  offerente
          possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore.".