Art. 263 
 
Disposizioni in materia di flessibilita' del  lavoro  pubblico  e  di
                            lavoro agile 
 
  1. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione  amministrativa
e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, adeguano  l'operativita'  di  tutti  gli  uffici  pubblici  alle
esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al  graduale  riavvio
delle attivita' produttive e commerciali. A  tal  fine,  fino  al  31
dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1,
lettera a), e comma 3,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
organizzano il  lavoro  dei  propri  dipendenti  e  l'erogazione  dei
servizi  attraverso   la   flessibilita'   dell'orario   di   lavoro,
rivedendone l'artico lazione giornaliera e settimanale,  introducendo
modalita' di interlocuzione programmata, anche  attraverso  soluzioni
digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro  agile,
con le misure semplificate  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  del
medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale  impiegato  nelle
attivita'  che  possono  essere  svolte   in   tale   modalita'.   In
considerazione dell'evolversi della  situazione  epidemiologica,  con
uno o piu' decreti  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione
possono essere stabilite modalita' organizzative e fissati criteri  e
principi in materia di flessibilita' del lavoro pubblico e di  lavoro
agile,  anche  prevedendo  il  conseguimento  di  precisi   obiettivi
quantitativi  e  qualitativi.  Alla  data  del  15  settembre   2020,
l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato  decreto-legge  n.  18
del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27  del  2020
cessa di avere effetto. 
  2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si  adeguano  alle  vigenti
prescrizioni  in  materia  di  tutela  della  salute  adottate  dalle
competenti autorita'. 
  3. Ai fini  di  cui  al  comma  1,  le  amministrazioni  assicurano
adeguate  forme  di  aggiornamento  professionale   alla   dirigenza.
L'attuazione delle misure di cui al presente articolo e' valutata  ai
fini della performance. 
  4. La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di  pubbliche
amministrazioni,  comunque  denominati,  e'  consentita  nei   limiti
previsti dalle disposizioni emanate dalle autorita' sanitarie  locali
per il contenimento della diffusione  del  Covid-19,  fermo  restando
l'obbligo di mantenere il distanziamento  sociale  e  l'utilizzo  dei
dispositivi di protezione individuali. 
  4-bis. All'articolo 14 della legge 7  agosto  2015,  n.  124,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole da: « e, anche al fine » fino a:  «  forme
associative » sono sostituite dalle seguenti: « . Entro il 31 gennaio
di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche  redigono,  sentite  le
organizzazioni sindacali, il Piano  organizzativo  del  lavoro  agile
(POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma  1,
lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il  POLA
individua le modalita' attuative del lavoro agile prevedendo, per  le
attivita' che possono essere svolte in modalita' agile, che almeno il
60 per cento dei dipendenti possa  avvalersene,  garantendo  che  gli
stessi non subiscano penalizzazioni ai  fini  del  riconoscimento  di
professionalita' e  della  progressione  di  carriera,  e  definisce,
altresi',  le  misure  organizzative,  i  requisiti  tecnologici,   i
percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti
di rilevazione e di  verifica  periodica  dei  risultati  conseguiti,
anche in termini di miglioramento  dell'efficacia  e  dell'efficienza
dell'azione  amministrativa,  della  digitalizzazione  dei  processi,
nonche' della qualita' dei  servizi  erogati,  anche  coinvolgendo  i
cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.  In
caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica  almeno
al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il  raggiungimento
delle predette percentuali e' realizzato  nell'ambito  delle  risorse
disponibili   a   legislazione   vigente.   Le   economie   derivanti
dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di  ciascuna
amministrazione pubblica »; 
  b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
  « 3. Con decreto del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,
sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono  essere  definiti,  anche
tenendo conto degli esiti del  monitoraggio  del  Dipartimento  della
funzione pubblica della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  nei
confronti delle  pubbliche  amministrazioni,  ulteriori  e  specifici
indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del  presente  articolo  e
della legge 22 maggio  2017,  n.  81,  per  quanto  applicabile  alle
pubbliche amministrazioni, nonche' regole inerenti all'organizzazione
del  lavoro  finalizzate  a  promuovere  il   lavoro   agile   e   la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. 
  3-bis.  Presso  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica   della
Presidenza del Consiglio dei  ministri  e'  istituito  l'Osservatorio
nazionale del  lavoro  agile  nelle  amministrazioni  pubbliche.  Con
decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione, sono definiti  la  composizione,  le  competenze  e  il
funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e  al  funzionamento
dell'Osservatorio  si  provvede  nei  limiti  delle  risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.  La  partecipazione
all'Osservatorio  non  comporta  la  corresponsione  di   emolumenti,
compensi, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati ». 
  4-ter. Al comma  2  dell'articolo  1  del  decreto  legislativo  25
gennaio 2010, n. 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «  Il
Dipartimento   della   funzione   pubblica   e'    socio    fondatore
dell'associazione, con una quota associativa non inferiore al 76  per
cento; il  diritto  di  voto  di  ciascun  associato  e'  commisurato
all'entita' della quota versata».