Art. 263 
 
Disposizioni in materia di flessibilita' del  lavoro  pubblico  e  di
                            lavoro agile 
 
  1. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione  amministrativa
e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, adeguano  l'operativita'  di  tutti  gli  uffici  pubblici  alle
esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al  graduale  riavvio
delle attivita' produttive e commerciali. A  tal  fine,  fino  al  31
dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1,
lettera a), e comma 3,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
organizzano il  lavoro  dei  propri  dipendenti  e  l'erogazione  dei
servizi  attraverso   la   flessibilita'   dell'orario   di   lavoro,
rivedendone l'artico lazione giornaliera e settimanale,  introducendo
modalita' di interlocuzione programmata, anche  attraverso  soluzioni
digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro  agile,
con le misure semplificate  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  del
medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale  impiegato  nelle
attivita'  che  possono  essere  svolte   in   tale   modalita'.   In
considerazione dell'evolversi della  situazione  epidemiologica,  con
uno o piu' decreti  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione
possono essere stabilite modalita' organizzative e fissati criteri  e
principi in materia di flessibilita' del lavoro pubblico e di  lavoro
agile,  anche  prevedendo  il  conseguimento  di  precisi   obiettivi
quantitativi  e  qualitativi.  Alla  data  del  15  settembre   2020,
l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato  decreto-legge  n.  18
del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27  del  2020
cessa di avere effetto. 
  2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si  adeguano  alle  vigenti
prescrizioni  in  materia  di  tutela  della  salute  adottate  dalle
competenti autorita'. 
  3. Ai fini  di  cui  al  comma  1,  le  amministrazioni  assicurano
adeguate  forme  di  aggiornamento  professionale   alla   dirigenza.
L'attuazione delle misure di cui al presente articolo e' valutata  ai
fini della performance. 
  4. La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di  pubbliche
amministrazioni,  comunque  denominati,  e'  consentita  nei   limiti
previsti dalle disposizioni emanate dalle autorita' sanitarie  locali
per il contenimento della diffusione  del  Covid-19,  fermo  restando
l'obbligo di mantenere il distanziamento  sociale  e  l'utilizzo  dei
dispositivi di protezione individuali. 
  4-bis. All'articolo 14 della legge 7  agosto  2015,  n.  124,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole da: « e, anche al fine » fino a:  «  forme
associative » sono sostituite dalle seguenti: « . Entro il 31 gennaio
di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche  redigono,  sentite  le
organizzazioni sindacali, il Piano  organizzativo  del  lavoro  agile
(POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma  1,
lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il  POLA
individua le modalita' attuative del lavoro agile prevedendo, per  le
attivita' che possono essere svolte in modalita' agile, che almeno il
60 per cento dei dipendenti possa  avvalersene,  garantendo  che  gli
stessi non subiscano penalizzazioni ai  fini  del  riconoscimento  di
professionalita' e  della  progressione  di  carriera,  e  definisce,
altresi',  le  misure  organizzative,  i  requisiti  tecnologici,   i
percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti
di rilevazione e di  verifica  periodica  dei  risultati  conseguiti,
anche in termini di miglioramento  dell'efficacia  e  dell'efficienza
dell'azione  amministrativa,  della  digitalizzazione  dei  processi,
nonche' della qualita' dei  servizi  erogati,  anche  coinvolgendo  i
cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.  In
caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica  almeno
al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il  raggiungimento
delle predette percentuali e' realizzato  nell'ambito  delle  risorse
disponibili   a   legislazione   vigente.   Le   economie   derivanti
dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di  ciascuna
amministrazione pubblica »; 
  b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
  « 3. Con decreto del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,
sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono  essere  definiti,  anche
tenendo conto degli esiti del  monitoraggio  del  Dipartimento  della
funzione pubblica della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  nei
confronti delle  pubbliche  amministrazioni,  ulteriori  e  specifici
indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del  presente  articolo  e
della legge 22 maggio  2017,  n.  81,  per  quanto  applicabile  alle
pubbliche amministrazioni, nonche' regole inerenti all'organizzazione
del  lavoro  finalizzate  a  promuovere  il   lavoro   agile   e   la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. 
  3-bis.  Presso  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica   della
Presidenza del Consiglio dei  ministri  e'  istituito  l'Osservatorio
nazionale del  lavoro  agile  nelle  amministrazioni  pubbliche.  Con
decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione, sono definiti  la  composizione,  le  competenze  e  il
funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e  al  funzionamento
dell'Osservatorio  si  provvede  nei  limiti  delle  risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.  La  partecipazione
all'Osservatorio  non  comporta  la  corresponsione  di   emolumenti,
compensi, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati ». 
  4-ter. Al comma  2  dell'articolo  1  del  decreto  legislativo  25
gennaio 2010, n. 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «  Il
Dipartimento   della   funzione   pubblica   e'    socio    fondatore
dell'associazione, con una quota associativa non inferiore al 76  per
cento; il  diritto  di  voto  di  ciascun  associato  e'  commisurato
all'entita' della quota versata». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del  comma  2  dell'articolo  1  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato  nei
          riferimenti normativi all'art. 153. 
              - Il testo  dei  commi  1  e  3  dell'articolo  87  del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 90. 
               - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  7
          agosto 2015, n. 124  (Deleghe  al  Governo  in  materia  di
          riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 14 Promozione della conciliazione  dei  tempi  di
          vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche 
              1.  Le  amministrazioni  pubbliche,  nei  limiti  delle
          risorse di bilancio disponibili a  legislazione  vigente  e
          senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
          adottano misure organizzative  volte  a  fissare  obiettivi
          annuali  per  l'attuazione  del  telelavoro.  Entro  il  31
          gennaio  di  ciascun  anno,  le  amministrazioni  pubbliche
          redigono, sentite le  organizzazioni  sindacali,  il  Piano
          organizzativo del lavoro agile (POLA),  quale  sezione  del
          documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a),  del
          decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150.  Il  POLA
          individua  le  modalita'   attuative   del   lavoro   agile
          prevedendo, per le attivita' che possono essere  svolte  in
          modalita' agile, che almeno il 60 per cento dei  dipendenti
          possa avvalersene, garantendo che gli stessi non  subiscano
          penalizzazioni    ai    fini    del    riconoscimento    di
          professionalita'  e  della  progressione  di  carriera,   e
          definisce, altresi', le misure organizzative,  i  requisiti
          tecnologici, i  percorsi  formativi  del  personale,  anche
          dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di  verifica
          periodica dei risultati conseguiti,  anche  in  termini  di
          miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza  dell'azione
          amministrativa,  della   digitalizzazione   dei   processi,
          nonche'  della  qualita'   dei   servizi   erogati,   anche
          coinvolgendo i cittadini, sia  individualmente,  sia  nelle
          loro forme associative. In caso  di  mancata  adozione  del
          POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei
          dipendenti, ove  lo  richiedano.  Il  raggiungimento  delle
          predette  percentuali  e'  realizzato   nell'ambito   delle
          risorse disponibili a  legislazione  vigente.  Le  economie
          derivanti dall'applicazione del POLA restano  acquisite  al
          bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. 
              2.  Le  amministrazioni  pubbliche,  nei  limiti  delle
          risorse di bilancio disponibili a  legislazione  vigente  e
          senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
          procedono, al fine di conciliare  i  tempi  di  vita  e  di
          lavoro dei dipendenti, a stipulare  convenzioni  con  asili
          nido  e  scuole  dell'infanzia  e  a   organizzare,   anche
          attraverso accordi  con  altre  amministrazioni  pubbliche,
          servizi di supporto alla genitorialita', aperti  durante  i
          periodi di chiusura scolastica. 
              3.  Con  decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, possono essere definiti,  anche  tenendo  conto  degli
          esiti del  monitoraggio  del  Dipartimento  della  funzione
          pubblica della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  nei
          confronti  delle  pubbliche  amministrazioni,  ulteriori  e
          specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1  e  2  del
          presente articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81,  per
          quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni,  nonche'
          regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a
          promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi  di
          vita e di lavoro dei dipendenti. 
              3-bis. Presso il Dipartimento della  funzione  pubblica
          della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e'  istituito
          l'Osservatorio   nazionale   del   lavoro    agile    nelle
          amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per  la
          pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, sono definiti la composizione, le  competenze
          e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e  al
          funzionamento  dell'Osservatorio  si  provvede  nei  limiti
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
          a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza pubblica. La  partecipazione  all'Osservatorio  non
          comporta  la  corresponsione   di   emolumenti,   compensi,
          indennita' o rimborsi di spese comunque denominati. 
              4. Gli organi costituzionali,  nell'ambito  della  loro
          autonomia,  possono  definire  modalita'  e   criteri   per
          l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi di cui
          ai  commi  1,  2  e  3.  5.  All'articolo  596  del  codice
          dell'ordinamento militare, di cui aldecreto legislativo  15
          marzo   2010,   n.   66,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
              «1-bis.Il fondo di cui al comma  1  e'  finanziato  per
          l'importo di 2 milioni di euro  per  l'anno  2015  e  di  5
          milioni di euro per ciascuno degli anni  2016  e  2017.  Al
          relativo  onere   si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della
          quota nazionale del Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione,
          programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1,  comma  6,
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno
          2018,  la  dotazione  del  fondo  di  cui  al  comma  1  e'
          determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
          lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
              b) al comma 3, le parole:  «anche  da  minori  che  non
          siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa
          » sono sostituite dalle  seguenti:  «oltre  che  da  minori
          figli  di  dipendenti  dell'Amministrazione  della  difesa,
          anche da minori figli di dipendenti  delle  amministrazioni
          centrali e periferiche dello Stato, nonche' da minori figli
          di dipendenti delle amministrazioni locali e da minori  che
          non  trovano   collocazione   nelle   strutture   pubbliche
          comunali,». 
              6. Dopo il comma 1-bis  dell'articolo  30  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, e' inserito il seguente: 
              «1-ter. La dipendente vittima  di  violenza  di  genere
          inserita in specifici percorsi di  protezione,  debitamente
          certificati dai servizi sociali del  comune  di  residenza,
          puo'  presentare  domanda   di   trasferimento   ad   altra
          amministrazione pubblica ubicata in un  comune  diverso  da
          quello     di     residenza,      previa      comunicazione
          all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici  giorni
          dalla   suddetta   comunicazione    l'amministrazione    di
          appartenenza    dispone     il     trasferimento     presso
          l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove  vi  siano
          posti   vacanti   corrispondenti   alla    sua    qualifica
          professionale». 
              7. All'articolo 42-bis, comma 1, secondo  periodo,  del
          testo unico delle disposizioni legislative  in  materia  di
          sostegno  della  maternita'  e  della  paternita',  di  cui
          aldecreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte,
          in fine, le seguenti parole: «e limitato a casi o  esigenze
          eccezionali». 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  1  del
          decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6 (Riorganizzazione
          del  Centro  di  formazione   studi   (FORMEZ),   a   norma
          dell'articolo 24 della Legge 18 giugno 2009, n.  69),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 
              1. Omissis 
              2.  Formez  PA  e'  un'associazione  riconosciuta,  con
          personalita' giuridica di  diritto  privato  sottoposta  al
          controllo,  alla  vigilanza,  ai  poteri  ispettivi   della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica  che  rende  altresi'  parere  preventivo
          vincolante   in   ordine   alla   pianta   organica,   alla
          programmazione delle assunzioni, al bilancio  preventivo  e
          al bilancio consuntivo, ai regolamenti  di  contabilita'  e
          organizzazione, alla nomina del  Direttore  generale,  alla
          costituzione di nuove societa', agli atti di  straordinaria
          amministrazione. Il Dipartimento della funzione pubblica e'
          socio   fondatore   dell'associazione,   con   una    quota
          associativa non inferiore al 76 per cento;  il  diritto  di
          voto di ciascun associato e' commisurato all'entita'  della
          quota versata. 
              Omissis.»