Art. 263
Disposizioni in materia di flessibilita' del lavoro pubblico e di
lavoro agile
1. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa
e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, adeguano l'operativita' di tutti gli uffici pubblici alle
esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio
delle attivita' produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31
dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1,
lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei
servizi attraverso la flessibilita' dell'orario di lavoro,
rivedendone l'artico lazione giornaliera e settimanale, introducendo
modalita' di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni
digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile,
con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del
medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle
attivita' che possono essere svolte in tale modalita'. In
considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con
uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica amministrazione
possono essere stabilite modalita' organizzative e fissati criteri e
principi in materia di flessibilita' del lavoro pubblico e di lavoro
agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi
quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020,
l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18
del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020
cessa di avere effetto.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti
prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle
competenti autorita'.
3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano
adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza.
L'attuazione delle misure di cui al presente articolo e' valutata ai
fini della performance.
4. La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche
amministrazioni, comunque denominati, e' consentita nei limiti
previsti dalle disposizioni emanate dalle autorita' sanitarie locali
per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando
l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei
dispositivi di protezione individuali.
4-bis. All'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: « e, anche al fine » fino a: « forme
associative » sono sostituite dalle seguenti: « . Entro il 31 gennaio
di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le
organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile
(POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA
individua le modalita' attuative del lavoro agile prevedendo, per le
attivita' che possono essere svolte in modalita' agile, che almeno il
60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli
stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di
professionalita' e della progressione di carriera, e definisce,
altresi', le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i
percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti
di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti,
anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza
dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi,
nonche' della qualita' dei servizi erogati, anche coinvolgendo i
cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In
caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno
al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento
delle predette percentuali e' realizzato nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti
dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna
amministrazione pubblica »;
b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
« 3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere definiti, anche
tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, ulteriori e specifici
indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e
della legge 22 maggio 2017, n. 81, per quanto applicabile alle
pubbliche amministrazioni, nonche' regole inerenti all'organizzazione
del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.
3-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito l'Osservatorio
nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti la composizione, le competenze e il
funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento
dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione
all'Osservatorio non comporta la corresponsione di emolumenti,
compensi, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati ».
4-ter. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 25
gennaio 2010, n. 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il
Dipartimento della funzione pubblica e' socio fondatore
dell'associazione, con una quota associativa non inferiore al 76 per
cento; il diritto di voto di ciascun associato e' commisurato
all'entita' della quota versata».
Riferimenti normativi
- Il testo del comma 2 dell'articolo 1 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 153.
- Il testo dei commi 1 e 3 dell'articolo 87 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 90.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 7
agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14 Promozione della conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche
1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle
risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi
annuali per l'attuazione del telelavoro. Entro il 31
gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche
redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano
organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del
documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA
individua le modalita' attuative del lavoro agile
prevedendo, per le attivita' che possono essere svolte in
modalita' agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti
possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano
penalizzazioni ai fini del riconoscimento di
professionalita' e della progressione di carriera, e
definisce, altresi', le misure organizzative, i requisiti
tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche
dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica
periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione
amministrativa, della digitalizzazione dei processi,
nonche' della qualita' dei servizi erogati, anche
coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle
loro forme associative. In caso di mancata adozione del
POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei
dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle
predette percentuali e' realizzato nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie
derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al
bilancio di ciascuna amministrazione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle
risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di
lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili
nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche
attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche,
servizi di supporto alla genitorialita', aperti durante i
periodi di chiusura scolastica.
3. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, possono essere definiti, anche tenendo conto degli
esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, ulteriori e
specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del
presente articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per
quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonche'
regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a
promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro dei dipendenti.
3-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito
l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle
amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti la composizione, le competenze
e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al
funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non
comporta la corresponsione di emolumenti, compensi,
indennita' o rimborsi di spese comunque denominati.
4. Gli organi costituzionali, nell'ambito della loro
autonomia, possono definire modalita' e criteri per
l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi di cui
ai commi 1, 2 e 3. 5. All'articolo 596 del codice
dell'ordinamento militare, di cui aldecreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis.Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato per
l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della
quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno
2018, la dotazione del fondo di cui al comma 1 e'
determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
b) al comma 3, le parole: «anche da minori che non
siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa
» sono sostituite dalle seguenti: «oltre che da minori
figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa,
anche da minori figli di dipendenti delle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato, nonche' da minori figli
di dipendenti delle amministrazioni locali e da minori che
non trovano collocazione nelle strutture pubbliche
comunali,».
6. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
«1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale».
7. All'articolo 42-bis, comma 1, secondo periodo, del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
sostegno della maternita' e della paternita', di cui
aldecreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «e limitato a casi o esigenze
eccezionali».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 del
decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6 (Riorganizzazione
del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma
dell'articolo 24 della Legge 18 giugno 2009, n. 69), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1
1. Omissis
2. Formez PA e' un'associazione riconosciuta, con
personalita' giuridica di diritto privato sottoposta al
controllo, alla vigilanza, ai poteri ispettivi della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica che rende altresi' parere preventivo
vincolante in ordine alla pianta organica, alla
programmazione delle assunzioni, al bilancio preventivo e
al bilancio consuntivo, ai regolamenti di contabilita' e
organizzazione, alla nomina del Direttore generale, alla
costituzione di nuove societa', agli atti di straordinaria
amministrazione. Il Dipartimento della funzione pubblica e'
socio fondatore dell'associazione, con una quota
associativa non inferiore al 76 per cento; il diritto di
voto di ciascun associato e' commisurato all'entita' della
quota versata.
Omissis.»