Art. 263 
 
(Disposizioni in materia di flessibilita' del lavoro  pubblico  e  di
                            lavoro agile) 
 
  1. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione  amministrativa
e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'articolo
87, comma 1, lettera a), del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
alle esigenze  della  progressiva  riapertura  di  tutti  gli  uffici
pubblici e a quelle   dei  cittadini  e  delle  imprese  connesse  al
graduale riavvio delle attivita'  produttive  e  commerciali.  A  tal
fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione  dei
servizi  attraverso   la   flessibilita'   dell'orario   di   lavoro,
rivedendone l'articolazione giornaliera e  settimanale,  introducendo
modalita' di interlocuzione programmata, anche  attraverso  soluzioni
digitali  e  non  in  presenza  con  l'utenza.  Ulteriori   modalita'
organizzative possono essere individuate con uno o piu'  decreti  del
Ministro per la pubblica amministrazione. 
  2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si  adeguano  alle  vigenti
prescrizioni  in  materia  di  tutela  della  salute  adottate  dalle
competenti autorita'. 
  3. Ai fini  di  cui  al  comma  1,  le  amministrazioni  assicurano
adeguate  forme  di  aggiornamento  professionale   alla   dirigenza.
L'attuazione delle misure di cui al presente articolo e' valutata  ai
fini della performance. 
  4. La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di  pubbliche
amministrazioni,  comunque  denominati,  e'  consentita  nei   limiti
previsti dalle disposizioni emanate dalle autorita' sanitarie  locali
per il contenimento della diffusione  del  Covid-19,  fermo  restando
l'obbligo di mantenere il distanziamento  sociale  e  l'utilizzo  dei
dispositivi di protezione individuali.