Art. 220 
 
Sanzioni amministrative relative al Titolo IX (decreto legislativo  6
               febbraio 2007, n. 52, articolo 23 e 23) 
 
  1. L'inottemperanza agli obblighi di trasmissione, comunicazione  o
informazione previsti dagli articoli 86, commi 1 e 2,  88,  comma  1,
91, comma 4, 96, comma 2, 97, comma 2, e 100,  comma  1,  il  mancato
adempimento degli ulteriori  obblighi  indicati  dagli  articoli  86,
comma 1, 88, comma 1, e 91, comma 3, nonche' il mancato aggiornamento
dei registri di esercizio di  cui  all'articolo  93,  comma  5,  sono
puniti con la sanzione  amministrativa  da  euro  10.000,00  ad  euro
30.000,00.