Art. 222 Sanzioni amministrative relative al Titolo XII (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 140) 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 149, comma 4, e 155, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 ad euro 9.000,00. 2. L'inottemperanza all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 151, comma 5, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00.