Art. 222 
 
Sanzioni amministrative relative al Titolo XII  (decreto  legislativo
                17 marzo 1995, n. 230, articolo 140) 
 
  1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli  149,  comma
4, e 155, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa  da  euro
3.000,00 ad euro 9.000,00. 
  2.   L'inottemperanza   all'obbligo   di   comunicazione   previsto
dall'articolo 151, comma 5, e' punita con la sanzione  amministrativa
da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00.