Art. 63
Istituzione dei Centri per la giustizia riparativa e Conferenza
locale per la giustizia riparativa
1. I Centri per la giustizia riparativa sono istituiti presso gli
enti locali, individuati a norma del presente articolo.
2. Per ciascun distretto di Corte di appello e' istituita la
Conferenza locale per la giustizia riparativa cui partecipano,
attraverso propri rappresentanti:
a) il Ministero della giustizia;
b) le Regioni o le Province autonome sul territorio delle quali
si estende il distretto della Corte di appello;
c) le Province o le Citta' metropolitane sul territorio delle
quali si estende il distretto della Corte di appello;
d) i Comuni, sedi di uffici giudiziari, compresi nel distretto di
Corte di appello;
e) ogni altro Comune, compreso nel distretto di Corte di appello,
presso il quale sono in atto esperienze di giustizia riparativa.
3. La Conferenza locale e' convocata dal Ministro della giustizia o
da un suo delegato, con cadenza almeno annuale.
4. La Conferenza locale e' coordinata dal Ministro della giustizia
o da un suo delegato e si svolge mediante videoconferenza.
5. La Conferenza locale per la giustizia riparativa, previa
ricognizione delle esperienze di giustizia riparativa in atto,
sentiti gli esperti di cui all'articolo 61, comma 2, il Presidente
della Corte di appello, il Procuratore generale presso la Corte di
appello e il Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati del
Comune sede dell'ufficio di Corte di appello, anche in rappresentanza
degli Ordini distrettuali, individua, mediante protocollo d'intesa,
in relazione alle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili, uno o piu' enti locali cui affidare l'istituzione e la
gestione dei Centri per la giustizia riparativa in base ai seguenti
criteri:
a) il fabbisogno di servizi sul territorio;
b) la necessita' che l'insieme dei Centri assicuri per tutto il
distretto, su base territoriale o funzionale, l'offerta dell'intera
gamma dei programmi di giustizia riparativa;
c) la necessita' che i Centri assicurino, nello svolgimento dei
servizi, i livelli essenziali delle prestazioni e il rispetto dei
principi e delle garanzie stabiliti dal presente decreto.
6. All'attuazione delle attivita' di cui al presente articolo le
amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione
alle attivita' della Conferenza locale per la giustizia riparativa
non da' diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o
rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.