Art. 63 
 
Istituzione dei Centri  per  la  giustizia  riparativa  e  Conferenza
                 locale per la giustizia riparativa 
 
  1. I Centri per la giustizia riparativa sono istituiti  presso  gli
enti locali, individuati a norma del presente articolo. 
  2. Per ciascun distretto  di  Corte  di  appello  e'  istituita  la
Conferenza  locale  per  la  giustizia  riparativa  cui  partecipano,
attraverso propri rappresentanti: 
    a) il Ministero della giustizia; 
    b) le Regioni o le Province autonome sul territorio  delle  quali
si estende il distretto della Corte di appello; 
    c) le Province o le Citta'  metropolitane  sul  territorio  delle
quali si estende il distretto della Corte di appello; 
    d) i Comuni, sedi di uffici giudiziari, compresi nel distretto di
Corte di appello; 
    e) ogni altro Comune, compreso nel distretto di Corte di appello,
presso il quale sono in atto esperienze di giustizia riparativa. 
  3. La Conferenza locale e' convocata dal Ministro della giustizia o
da un suo delegato, con cadenza almeno annuale. 
  4. La Conferenza locale e' coordinata dal Ministro della  giustizia
o da un suo delegato e si svolge mediante videoconferenza. 
  5.  La  Conferenza  locale  per  la  giustizia  riparativa,  previa
ricognizione  delle  esperienze  di  giustizia  riparativa  in  atto,
sentiti gli esperti di cui all'articolo 61, comma  2,  il  Presidente
della Corte di appello, il Procuratore generale presso  la  Corte  di
appello e il Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati  del
Comune sede dell'ufficio di Corte di appello, anche in rappresentanza
degli Ordini distrettuali, individua, mediante  protocollo  d'intesa,
in  relazione  alle  risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili, uno o piu' enti locali cui affidare l'istituzione  e  la
gestione dei Centri per la giustizia riparativa in base  ai  seguenti
criteri: 
    a) il fabbisogno di servizi sul territorio; 
    b) la necessita' che l'insieme dei Centri assicuri per  tutto  il
distretto, su base territoriale o funzionale,  l'offerta  dell'intera
gamma dei programmi di giustizia riparativa; 
    c) la necessita' che i Centri assicurino, nello  svolgimento  dei
servizi, i livelli essenziali delle prestazioni  e  il  rispetto  dei
principi e delle garanzie stabiliti dal presente decreto. 
  6. All'attuazione delle attivita' di cui al  presente  articolo  le
amministrazioni  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.  La  partecipazione
alle attivita' della Conferenza locale per  la  giustizia  riparativa
non  da'  diritto  a  compensi,  gettoni,  emolumenti,  indennita'  o
rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.