Art. 64 
 
                          Forme di gestione 
 
  1.  I  Centri  per  la  giustizia  riparativa   assicurano,   nello
svolgimento dei servizi, i  livelli  essenziali  e  uniformi  di  cui
all'articolo 62. 
  2. I Centri possono avvalersi di mediatori esperti dell'ente locale
di riferimento.  Possono,  altresi',  dotarsi  di  mediatori  esperti
mediante la stipula di contratti di appalto ai sensi  degli  articoli
140 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  ovvero
avvalendosi di enti del terzo settore ai sensi dell'articolo  55  del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o mediante una convenzione
stipulata ai sensi dell'articolo 56 del medesimo decreto. 
  3. Nel contratto di appalto o nella convenzione sono indicati,  tra
l'altro,  le  caratteristiche  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei
programmi di giustizia riparativa,  la  durata,  gli  obblighi  e  le
modalita' di copertura assicurativa, i rapporti finanziari, le  forme
del controllo amministrativo dell'ente locale di riferimento, i  casi
di decadenza e di risoluzione  per  inadempimento,  tra  i  quali  il
mancato rispetto dei  principi  e  delle  garanzie  disciplinati  nel
presente decreto. 
  4. In ogni caso, il personale che svolge i programmi  di  giustizia
riparativa deve possedere la qualifica di mediatore esperto ed essere
inserito nell'elenco di cui all'articolo 60, comma 2. 
 
          Note all'art. 64: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  140  e  141  del
          decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei
          contratti pubblici): 
                "Art. 140 (Norme applicabili ai servizi sociali e  ad
          altri servizi specifici dei settori  speciali).  -  1.  Gli
          appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici  di
          cui all'allegato IX sono aggiudicati in applicazione  degli
          articoli 142, 143, 144, salvo quanto disposto nel  presente
          articolo e fermo restando quanto previsto  dal  titolo  VII
          del  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.   117.   Le
          disposizioni di cui all'articolo 142,  comma  5-octies,  si
          applicano ai servizi di cui all'articolo 142, comma  5-bis,
          nei settori speciali di importo inferiore  alla  soglia  di
          cui all'articolo  35,  comma  2,  lettera  c).  Per  quanto
          riguarda la disciplina della pubblicazione degli  avvisi  e
          dei bandi, gli enti aggiudicatori che  intendono  procedere
          all'aggiudicazione di un appalto per i servizi  di  cui  al
          presente comma rendono nota tale intenzione con  una  delle
          seguenti modalita': 
                  a) mediante un avviso di gara; 
                  b) mediante un  avviso  periodico  indicativo,  che
          viene  pubblicato   in   maniera   continuativa.   L'avviso
          periodico indicativo si riferisce specificamente ai tipi di
          servizi che saranno oggetto degli appalti  da  aggiudicare.
          Esso indica  che  gli  appalti  saranno  aggiudicati  senza
          successiva pubblicazione e invita gli  operatori  economici
          interessati  a  manifestare  il   proprio   interesse   per
          iscritto; 
                  c) mediante un avviso sull'esistenza di un  sistema
          di  qualificazione  che   viene   pubblicato   in   maniera
          continuativa. 
                2. Il comma 1 non si applica allorche' una  procedura
          negoziata senza previo avviso di gara sia stata utilizzata,
          conformemente  all'articolo  63,  per  l'aggiudicazione  di
          appalti pubblici di servizi. 
                3. Gli enti aggiudicatori che  hanno  aggiudicato  un
          appalto per i  servizi  di  cui  al  presente  articolo  ne
          rendono  noto  il   risultato   mediante   un   avviso   di
          aggiudicazione. Essi  possono  tuttavia  raggruppare  detti
          avvisi su base trimestrale. In tal caso  essi  inviano  gli
          avvisi raggruppati al piu' tardi trenta giorni dopo la fine
          di ogni trimestre. 
                4. I bandi e gli avvisi di gara di  cui  al  presente
          articolo contengono le  informazioni  di  cui  all'allegato
          XIV, parte  III,  conformemente  ai  modelli  di  formulari
          stabiliti  dalla  Commissione  europea  mediante  atti   di
          esecuzione. Gli avvisi di cui  al  presente  articolo  sono
          pubblicati conformemente all'articolo 130." 
                "Art.  141  (Norme   applicabili   ai   concorsi   di
          progettazione e di idee nei  settori  speciali).  -  1.  Ai
          concorsi di progettazione e di idee nei settori speciali si
          applicano le disposizioni di cui agli articoli  152,  commi
          1, 2, 3 e 5, primo, secondo, terzo e quarto  periodo,  153,
          comma 1, 154, commi 1, 2, 4 e 5, 155 e 156. 
                2.  Gli  enti  aggiudicatori  che  hanno  indetto  un
          concorso di progettazione inviano un avviso  sui  risultati
          del concorso. 
                3. Il bando  di  concorso  contiene  le  informazioni
          indicate nell'allegato XIX e l'avviso sui risultati  di  un
          concorso contiene le informazioni indicate nell'allegato XX
          nel formato stabilito per  i  modelli  di  formulari.  Tali
          modelli  di  formulari  sono  stabiliti  dalla  Commissione
          europea mediante atti di esecuzione. 
                4.  L'avviso  sui  risultati  di   un   concorso   di
          progettazione e' trasmesso all'Ufficio delle  pubblicazioni
          dell'Unione europea entro trenta giorni dalla chiusura  del
          medesimo. Si  applica  l'articolo  153,  comma  2,  secondo
          periodo. 
                5. L'articolo 130, commi da 2 a 6  si  applica  anche
          agli avvisi relativi ai concorsi di progettazione.". 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  55  e  56  del
          decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo
          settore, a norma dell'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),
          della legge 6 giugno 2016, n. 106): 
                "Art.  55  (Coinvolgimento  degli  enti   del   Terzo
          settore).   -   1.   In   attuazione   dei   principi    di
          sussidiarieta',  cooperazione,  efficacia,  efficienza   ed
          economicita',   omogeneita',   copertura   finanziaria    e
          patrimoniale,       responsabilita'       ed       unicita'
          dell'amministrazione,     autonomia     organizzativa     e
          regolamentare,  le   amministrazioni   pubbliche   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165,  nell'esercizio  delle  proprie  funzioni  di
          programmazione  e  organizzazione  a  livello  territoriale
          degli interventi e dei servizi nei settori di attivita'  di
          cui all'articolo 5,  assicurano  il  coinvolgimento  attivo
          degli  enti  del  Terzo  settore,   attraverso   forme   di
          co-programmazione  e  co-progettazione  e   accreditamento,
          poste in essere nel rispetto dei  principi  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, nonche' delle norme  che  disciplinano
          specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative
          alla programmazione sociale di zona. 
                2.    La     co-programmazione     e'     finalizzata
          all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione
          procedente, dei bisogni da soddisfare, degli  interventi  a
          tal fine necessari, delle modalita' di realizzazione  degli
          stessi e delle risorse disponibili. 
                3.   La   co-progettazione   e'   finalizzata    alla
          definizione  ed   eventualmente   alla   realizzazione   di
          specifici progetti di servizio o di intervento  finalizzati
          a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di
          programmazione di cui comma 2. 
                4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione  degli
          enti del Terzo settore con  cui  attivare  il  partenariato
          avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto
          dei principi di trasparenza, imparzialita',  partecipazione
          e parita' di  trattamento,  previa  definizione,  da  parte
          della pubblica amministrazione procedente, degli  obiettivi
          generali e specifici dell'intervento, della durata e  delle
          caratteristiche essenziali dello stesso nonche' dei criteri
          e delle modalita' per l'individuazione degli enti partner." 
                "Art.  56  (Convenzioni).  -  1.  Le  amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  sottoscrivere
          con le organizzazioni di volontariato e le associazioni  di
          promozione  sociale,  iscritte  da  almeno  sei  mesi   nel
          Registro unico nazionale  del  Terzo  settore,  convenzioni
          finalizzate  allo  svolgimento  in  favore  di   terzi   di
          attivita' o servizi sociali di interesse generale, se  piu'
          favorevoli rispetto al ricorso al mercato. 
                2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere
          esclusivamente   il   rimborso   alle   organizzazioni   di
          volontariato e  alle  associazioni  di  promozione  sociale
          delle spese effettivamente sostenute e documentate. 
                3.   L'individuazione   delle    organizzazioni    di
          volontariato e delle associazioni di promozione sociale con
          cui stipulare la convenzione  e'  fatta  nel  rispetto  dei
          principi  di   imparzialita',   pubblicita',   trasparenza,
          partecipazione e parita' di trattamento, mediante procedure
          comparative riservate alle medesime. Le  organizzazioni  di
          volontariato e le associazioni di promozione sociale devono
          essere   in   possesso   dei   requisiti    di    moralita'
          professionale,  e  dimostrare   adeguata   attitudine,   da
          valutarsi  in  riferimento  alla  struttura,  all'attivita'
          concretamente svolta, alle finalita' perseguite, al  numero
          degli  aderenti,  alle  risorse  a  disposizione   e   alla
          capacita' tecnica e  professionale,  intesa  come  concreta
          capacita' di operare e realizzare  l'attivita'  oggetto  di
          convenzione,   da   valutarsi   anche    con    riferimento
          all'esperienza    maturata,    all'organizzazione,     alla
          formazione e all'aggiornamento dei volontari. 
                3-bis. Le amministrazioni procedenti  pubblicano  sui
          propri  siti  informatici  gli  atti   di   indizione   dei
          procedimenti di cui  al  presente  articolo  e  i  relativi
          provvedimenti  finali.  I  medesimi  atti  devono  altresi'
          formare   oggetto   di   pubblicazione   da   parte   delle
          amministrazioni procedenti nella  sezione  "Amministrazione
          trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di  cui
          al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
                4.  Le  convenzioni  devono  contenere   disposizioni
          dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie
          a svolgere  con  continuita'  le  attivita'  oggetto  della
          convenzione,  nonche'  il  rispetto  dei  diritti  e  della
          dignita' degli utenti,  e,  ove  previsti  dalla  normativa
          nazionale  o  regionale,  degli  standard  organizzativi  e
          strutturali di legge. Devono inoltre  prevedere  la  durata
          del rapporto convenzionale, il  contenuto  e  le  modalita'
          dell'intervento  volontario,  il   numero   e   l'eventuale
          qualifica  professionale  delle  persone  impegnate   nelle
          attivita' convenzionate, le modalita' di coordinamento  dei
          volontari e dei lavoratori con gli  operatori  dei  servizi
          pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18,
          i rapporti finanziari riguardanti le spese da  ammettere  a
          rimborso fra le quali devono figurare  necessariamente  gli
          oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalita' di
          risoluzione  del  rapporto,   forme   di   verifica   delle
          prestazioni e di controllo della loro qualita', la verifica
          dei reciproci adempimenti nonche' le modalita' di  rimborso
          delle spese, nel rispetto del  principio  dell'effettivita'
          delle stesse, con esclusione di  qualsiasi  attribuzione  a
          titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili,
          e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti  alla
          quota parte imputabile direttamente  all'attivita'  oggetto
          della convenzione.".