Art. 64
Forme di gestione
1. I Centri per la giustizia riparativa assicurano, nello
svolgimento dei servizi, i livelli essenziali e uniformi di cui
all'articolo 62.
2. I Centri possono avvalersi di mediatori esperti dell'ente locale
di riferimento. Possono, altresi', dotarsi di mediatori esperti
mediante la stipula di contratti di appalto ai sensi degli articoli
140 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero
avvalendosi di enti del terzo settore ai sensi dell'articolo 55 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o mediante una convenzione
stipulata ai sensi dell'articolo 56 del medesimo decreto.
3. Nel contratto di appalto o nella convenzione sono indicati, tra
l'altro, le caratteristiche e le modalita' di svolgimento dei
programmi di giustizia riparativa, la durata, gli obblighi e le
modalita' di copertura assicurativa, i rapporti finanziari, le forme
del controllo amministrativo dell'ente locale di riferimento, i casi
di decadenza e di risoluzione per inadempimento, tra i quali il
mancato rispetto dei principi e delle garanzie disciplinati nel
presente decreto.
4. In ogni caso, il personale che svolge i programmi di giustizia
riparativa deve possedere la qualifica di mediatore esperto ed essere
inserito nell'elenco di cui all'articolo 60, comma 2.
Note all'art. 64:
- Si riporta il testo degli articoli 140 e 141 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici):
"Art. 140 (Norme applicabili ai servizi sociali e ad
altri servizi specifici dei settori speciali). - 1. Gli
appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di
cui all'allegato IX sono aggiudicati in applicazione degli
articoli 142, 143, 144, salvo quanto disposto nel presente
articolo e fermo restando quanto previsto dal titolo VII
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Le
disposizioni di cui all'articolo 142, comma 5-octies, si
applicano ai servizi di cui all'articolo 142, comma 5-bis,
nei settori speciali di importo inferiore alla soglia di
cui all'articolo 35, comma 2, lettera c). Per quanto
riguarda la disciplina della pubblicazione degli avvisi e
dei bandi, gli enti aggiudicatori che intendono procedere
all'aggiudicazione di un appalto per i servizi di cui al
presente comma rendono nota tale intenzione con una delle
seguenti modalita':
a) mediante un avviso di gara;
b) mediante un avviso periodico indicativo, che
viene pubblicato in maniera continuativa. L'avviso
periodico indicativo si riferisce specificamente ai tipi di
servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare.
Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza
successiva pubblicazione e invita gli operatori economici
interessati a manifestare il proprio interesse per
iscritto;
c) mediante un avviso sull'esistenza di un sistema
di qualificazione che viene pubblicato in maniera
continuativa.
2. Il comma 1 non si applica allorche' una procedura
negoziata senza previo avviso di gara sia stata utilizzata,
conformemente all'articolo 63, per l'aggiudicazione di
appalti pubblici di servizi.
3. Gli enti aggiudicatori che hanno aggiudicato un
appalto per i servizi di cui al presente articolo ne
rendono noto il risultato mediante un avviso di
aggiudicazione. Essi possono tuttavia raggruppare detti
avvisi su base trimestrale. In tal caso essi inviano gli
avvisi raggruppati al piu' tardi trenta giorni dopo la fine
di ogni trimestre.
4. I bandi e gli avvisi di gara di cui al presente
articolo contengono le informazioni di cui all'allegato
XIV, parte III, conformemente ai modelli di formulari
stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di
esecuzione. Gli avvisi di cui al presente articolo sono
pubblicati conformemente all'articolo 130."
"Art. 141 (Norme applicabili ai concorsi di
progettazione e di idee nei settori speciali). - 1. Ai
concorsi di progettazione e di idee nei settori speciali si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 152, commi
1, 2, 3 e 5, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 153,
comma 1, 154, commi 1, 2, 4 e 5, 155 e 156.
2. Gli enti aggiudicatori che hanno indetto un
concorso di progettazione inviano un avviso sui risultati
del concorso.
3. Il bando di concorso contiene le informazioni
indicate nell'allegato XIX e l'avviso sui risultati di un
concorso contiene le informazioni indicate nell'allegato XX
nel formato stabilito per i modelli di formulari. Tali
modelli di formulari sono stabiliti dalla Commissione
europea mediante atti di esecuzione.
4. L'avviso sui risultati di un concorso di
progettazione e' trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea entro trenta giorni dalla chiusura del
medesimo. Si applica l'articolo 153, comma 2, secondo
periodo.
5. L'articolo 130, commi da 2 a 6 si applica anche
agli avvisi relativi ai concorsi di progettazione.".
- Si riporta il testo degli articoli 55 e 56 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo
settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106):
"Art. 55 (Coinvolgimento degli enti del Terzo
settore). - 1. In attuazione dei principi di
sussidiarieta', cooperazione, efficacia, efficienza ed
economicita', omogeneita', copertura finanziaria e
patrimoniale, responsabilita' ed unicita'
dell'amministrazione, autonomia organizzativa e
regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di
programmazione e organizzazione a livello territoriale
degli interventi e dei servizi nei settori di attivita' di
cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo
degli enti del Terzo settore, attraverso forme di
co-programmazione e co-progettazione e accreditamento,
poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7
agosto 1990, n. 241, nonche' delle norme che disciplinano
specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative
alla programmazione sociale di zona.
2. La co-programmazione e' finalizzata
all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione
procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a
tal fine necessari, delle modalita' di realizzazione degli
stessi e delle risorse disponibili.
3. La co-progettazione e' finalizzata alla
definizione ed eventualmente alla realizzazione di
specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati
a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di
programmazione di cui comma 2.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli
enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato
avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto
dei principi di trasparenza, imparzialita', partecipazione
e parita' di trattamento, previa definizione, da parte
della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi
generali e specifici dell'intervento, della durata e delle
caratteristiche essenziali dello stesso nonche' dei criteri
e delle modalita' per l'individuazione degli enti partner."
"Art. 56 (Convenzioni). - 1. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere
con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel
Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni
finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di
attivita' o servizi sociali di interesse generale, se piu'
favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere
esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di
volontariato e alle associazioni di promozione sociale
delle spese effettivamente sostenute e documentate.
3. L'individuazione delle organizzazioni di
volontariato e delle associazioni di promozione sociale con
cui stipulare la convenzione e' fatta nel rispetto dei
principi di imparzialita', pubblicita', trasparenza,
partecipazione e parita' di trattamento, mediante procedure
comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di
volontariato e le associazioni di promozione sociale devono
essere in possesso dei requisiti di moralita'
professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da
valutarsi in riferimento alla struttura, all'attivita'
concretamente svolta, alle finalita' perseguite, al numero
degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla
capacita' tecnica e professionale, intesa come concreta
capacita' di operare e realizzare l'attivita' oggetto di
convenzione, da valutarsi anche con riferimento
all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla
formazione e all'aggiornamento dei volontari.
3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui
propri siti informatici gli atti di indizione dei
procedimenti di cui al presente articolo e i relativi
provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresi'
formare oggetto di pubblicazione da parte delle
amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione
trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui
al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Le convenzioni devono contenere disposizioni
dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie
a svolgere con continuita' le attivita' oggetto della
convenzione, nonche' il rispetto dei diritti e della
dignita' degli utenti, e, ove previsti dalla normativa
nazionale o regionale, degli standard organizzativi e
strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata
del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalita'
dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale
qualifica professionale delle persone impegnate nelle
attivita' convenzionate, le modalita' di coordinamento dei
volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi
pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18,
i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a
rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli
oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalita' di
risoluzione del rapporto, forme di verifica delle
prestazioni e di controllo della loro qualita', la verifica
dei reciproci adempimenti nonche' le modalita' di rimborso
delle spese, nel rispetto del principio dell'effettivita'
delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a
titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili,
e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla
quota parte imputabile direttamente all'attivita' oggetto
della convenzione.".