Art. 65
Trattamento dei dati personali
1. I Centri per la giustizia riparativa trattano i dati personali,
anche appartenenti alle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, strettamente necessari all'esercizio delle competenze
e al raggiungimento degli scopi di cui al presente decreto, per le
finalita' di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo
2-sexies, comma 2, lettera q), del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e assumono la qualita' di titolari del trattamento.
2. Il trattamento e' effettuato nel rispetto del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Le tipologie dei dati che possono essere trattati, le categorie
di interessati, i soggetti cui possono essere comunicati i dati
personali, le operazioni di trattamento, nonche' le misure
appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati
sono definiti con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, nel
termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Note all'art. 65:
- Si riporta il testo dell'articolo 2-sexies, comma 2,
lettera q), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE):
"Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari
di dati personali necessario per motivi di interesse
pubblico rilevante). - 1.-1-bis. (Omissis).
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera
rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti
effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse
pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle
seguenti materie:
da a) a p) (Omissis);
q) attivita' sanzionatorie e di tutela in sede
amministrativa o giudiziaria;
da r) a dd) (Omissis).
3. (Omissis).".
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri).
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. e 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. - 4-ter. (Omissis).".