Art. 65 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
  1. I Centri per la giustizia riparativa trattano i dati  personali,
anche appartenenti alle categorie di cui agli articoli  9  e  10  del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, strettamente necessari all'esercizio delle competenze
e al raggiungimento degli scopi di cui al presente  decreto,  per  le
finalita'  di  rilevante  interesse  pubblico  di  cui   all'articolo
2-sexies, comma 2, lettera q),  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, e assumono la qualita' di titolari del trattamento. 
  2. Il trattamento e' effettuato nel rispetto del  regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  3. Le tipologie dei dati che possono essere trattati, le  categorie
di interessati, i soggetti  cui  possono  essere  comunicati  i  dati
personali,  le  operazioni  di   trattamento,   nonche'   le   misure
appropriate e specifiche per tutelare  i  diritti  degli  interessati
sono definiti con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, sentito il Garante per la protezione  dei  dati  personali,  nel
termine di un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
 
          Note all'art. 65: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2-sexies, comma  2,
          lettera q), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196
          (Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,
          recante  disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
          nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo  alla
          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al
          trattamento  dei  dati  personali,  nonche'   alla   libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE): 
                "Art. 2-sexies (Trattamento di categorie  particolari
          di  dati  personali  necessario  per  motivi  di  interesse
          pubblico rilevante). - 1.-1-bis. (Omissis). 
                2. Fermo quanto previsto dal comma  1,  si  considera
          rilevante  l'interesse  pubblico  relativo  a   trattamenti
          effettuati da soggetti che svolgono  compiti  di  interesse
          pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri  nelle
          seguenti materie: 
                  da a) a p) (Omissis); 
                  q) attivita' sanzionatorie  e  di  tutela  in  sede
          amministrativa o giudiziaria; 
                  da r) a dd) (Omissis). 
                3. (Omissis).". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri). 
                "Art. 17 (Regolamenti). - 1. e 2. (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. - 4-ter. (Omissis).".