Art. 66 
 
               Vigilanza del Ministero della giustizia 
 
  1. La Conferenza locale presenta  annualmente  al  Ministero  della
giustizia una relazione sull'attivita'  svolta.  E',  in  ogni  caso,
nella facolta' del  Ministero  di  richiedere  in  qualunque  momento
informazioni sullo stato dei servizi per la giustizia riparativa. 
  2.  Le  informazioni  acquisite  sono  valutate   ai   fini   delle
determinazioni da assumere ai sensi dell'articolo 67, comma 1.