Art. 66
Vigilanza del Ministero della giustizia
1. La Conferenza locale presenta annualmente al Ministero della
giustizia una relazione sull'attivita' svolta. E', in ogni caso,
nella facolta' del Ministero di richiedere in qualunque momento
informazioni sullo stato dei servizi per la giustizia riparativa.
2. Le informazioni acquisite sono valutate ai fini delle
determinazioni da assumere ai sensi dell'articolo 67, comma 1.