Art. 66 Vigilanza del Ministero della giustizia 1. La Conferenza locale presenta annualmente al Ministero della giustizia una relazione sull'attivita' svolta. E', in ogni caso, nella facolta' del Ministero di richiedere in qualunque momento informazioni sullo stato dei servizi per la giustizia riparativa. 2. Le informazioni acquisite sono valutate ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi dell'articolo 67, comma 1.