Art. 67 
 
                            Finanziamento 
 
  1. Nello stato di  previsione  del  Ministero  della  giustizia  e'
istituito un Fondo per il finanziamento di interventi in  materia  di
giustizia riparativa, con una dotazione di  euro  4.438.524  annui  a
decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro  della  giustizia,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  acquisito
il parere della  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' stabilita ogni anno la
quota da trasferire agli enti di cui all'articolo 63, comma 5, per il
funzionamento dei  Centri  per  la  giustizia  riparativa  e  per  la
prestazione dei relativi servizi, nel limite delle disponibilita' del
fondo istituito ai sensi del presente comma. 
  2. Le Regioni e le Province autonome, le Citta'  metropolitane,  le
Province, i Comuni  e  la  Cassa  delle  Ammende,  nel  quadro  delle
rispettive politiche e competenze,  possono  concorrere,  nei  limiti
delle  risorse  disponibili  nell'ambito  dei  propri   bilanci,   al
finanziamento dei programmi di giustizia riparativa. 
  3. Nel limite delle disponibilita' del fondo di  cui  al  comma  1,
fermo  restando  il  finanziamento  degli  interventi   necessari   a
garantire  i  livelli  essenziali  delle  prestazioni  di   giustizia
riparativa, la determinazione degli importi da assegnare agli enti di
cui all'articolo 63, comma 5, tiene conto, sulla base di  criteri  di
proporzionalita', dell'ammontare delle  risorse  proprie  annualmente
impiegate dagli stessi enti per il  finanziamento  dei  programmi  di
giustizia riparativa, opportunamente documentati e rendicontati  alla
Conferenza nazionale di cui all'articolo 61. 
  4. Agli oneri di cui al comma 1, pari  a  euro  4.438.524  annui  a
decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione del Fondo per l'attuazione della  delega  per  l'efficienza
del processo penale di cui all'articolo 1, comma 19, della  legge  27
settembre 2021, n. 134. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 67: 
              - Per l'articolo 8 del citato  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, si vedano le note  alle  premesse  del
          presente decreto. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 19,  della
          citata legge 27 settembre 2021, n. 134: 
                "Art. 1 (Delega al Governo per la modifica del codice
          di procedura penale, delle norme di attuazione  del  codice
          di procedura penale, del codice penale  e  della  collegata
          legislazione   speciale    nonche'    delle    disposizioni
          dell'ordinamento  giudiziario  in   materia   di   progetti
          organizzativi  delle  procure  della  Repubblica,  per   la
          revisione  del  regime  sanzionatorio  dei  reati   e   per
          l'introduzione di una disciplina organica  della  giustizia
          riparativa e di una disciplina organica dell'ufficio per il
          processo penale). - (Omissis). 
                19. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al
          comma 18 e' autorizzata la spesa di 4.438.524 euro annui  a
          decorrere  dall'anno  2022,  cui   si   provvede   mediante
          corrispondente    riduzione    delle    proiezioni    dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2021,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero della giustizia. 
                (Omissis).".