Art. 83 
 
                        Finalita' didattiche 
 
  1.  Il  corso  e'  finalizzato  alla  formazione   necessaria   per
l'espletamento  delle  funzioni  inerenti  ai  compiti  istituzionali
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo
2 del decreto legislativo n. 334 del 2000. 
  2.  Tra  gli  obiettivi  formativi  del  corso   e'   compreso   il
conseguimento del master universitario di secondo livello, funzionale
allo sviluppo di conoscenze di particolare rilievo per l'assolvimento
dei compiti  istituzionali,  sulla  base  di  programmi  e  modalita'
coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. 
 
          Note all'art. 83: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2   del   decreto
          legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli  del
          personale direttivo e dirigente della Polizia di  Stato,  a
          norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo  2000,
          n. 78): 
                «Art. 2 (Funzioni). - 1. Il personale della  carriera
          dei funzionari di Polizia, di cui all'articolo 1, esercita,
          in relazione alla specifica  qualificazione  professionale,
          le   funzioni    inerenti    ai    compiti    istituzionali
          dell'Amministrazione della  pubblica  sicurezza  implicanti
          autonoma   responsabilita'    decisionale    e    rilevante
          professionalita' e quelle allo stesso personale  attribuite
          dalle disposizioni vigenti, nonche' la direzione di  uffici
          o  reparti,  di  cui  alla  struttura  organizzativa  delle
          articolazioni centrali e  periferiche  dell'Amministrazione
          della   pubblica   sicurezza,   prevista   in    attuazione
          dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n.  78,  con  le
          connesse responsabilita' per le direttive e  le  istruzioni
          impartite  e  per  i  risultati  conseguiti.  Allo   stesso
          personale e' affidata la direzione dei servizi di ordine  e
          sicurezza pubblica. 
                2. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari fino
          alla qualifica di commissario capo rivestono le  qualifiche
          di ufficiale  di  pubblica  sicurezza  e  di  ufficiale  di
          polizia giudiziaria. Svolgono, in relazione alle qualifiche
          rivestite, funzioni inerenti ai compiti istituzionali della
          Polizia di  Stato  e  dell'Amministrazione  della  pubblica
          sicurezza,  con  autonoma  responsabilita'  decisionale   e
          corrispondente apporto professionale. Provvedono, altresi',
          all'addestramento del personale dipendente e  svolgono,  in
          relazione  alla  professionalita'  posseduta,  compiti   di
          istruzione e formazione  del  personale  della  Polizia  di
          Stato. Il medesimo personale e'  il  diretto  collaboratore
          degli appartenenti alle qualifiche superiori  della  stessa
          carriera e li  sostituisce  nella  direzione  di  uffici  e
          reparti in caso di assenza o impedimento. Se  titolari  del
          relativo incarico, nonche' nella sostituzione del dirigente
          dei  Commissariati  distaccati  di  pubblica  sicurezza,  i
          commissari  capo  esercitano  anche  le   attribuzioni   di
          Autorita' locale di pubblica sicurezza. Lo stesso personale
          svolge,  altresi',  con  piena   responsabilita'   per   le
          direttive impartite e per i risultati conseguiti,  funzioni
          di direzione di uffici e reparti non riservati al personale
          delle qualifiche superiori, nonche' funzioni di indirizzo e
          coordinamento di piu' unita' organiche nell'ufficio cui  e'
          assegnato.  Le  predette  funzioni  sono  individuate   con
          decreto del capo  della  polizia-direttore  generale  della
          pubblica  sicurezza,  privilegiando  l'impiego   dei   vice
          commissari  e  dei   commissari   come   addetti,   nonche'
          nell'ambito degli uffici o reparti che svolgono compiti  di
          ordine e sicurezza pubblica e di controllo del territorio e
          di  quelli  dei  comparti  di  specialita'  e  dei  reparti
          specialistici. Con  il  medesimo  decreto  sono,  altresi',
          individuate le funzioni di direzione degli uffici che sono,
          in via prioritaria, attribuite ai commissari capo. 
                3. Gli appartenenti alla carriera  dei  funzionari  a
          partire dalla qualifica di vice  questore  aggiunto,  ferme
          restando le funzioni previste dalla legge 1°  aprile  1981,
          n. 121, e dal decreto del Presidente  della  Repubblica  30
          giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni,  rivestono
          la qualifica di ufficiale di pubblica  sicurezza.  Ai  vice
          questori aggiunti, ai vice questori ed ai  primi  dirigenti
          e'  attribuita  la  qualifica  di  ufficiale   di   polizia
          giudiziaria, ad eccezione dei primi dirigenti che  svolgono
          funzioni  vicarie.  Il   medesimo   personale,   oltre   ad
          esercitare, nei casi previsti dalla legge, le  funzioni  di
          autorita' di pubblica sicurezza: 
                  a) svolge le  funzioni  indicate  nella  tabella  A
          allegata al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          aprile  1982,  n.  335,  ed  e'  preposto  agli  uffici  di
          particolare rilievo e complessita'  secondo  i  livelli  di
          responsabilita' e gli ambiti di competenza  correlati  alla
          qualifica ricoperta, determinati con decreto  del  Ministro
          dell'interno,   nell'ambito   della   relativa    dotazione
          organica. In relazione alle esigenze di  funzionalita',  le
          funzioni previste per i vice questori  aggiunti  e  i  vice
          questori possono essere svolte dai funzionari che rivestono
          entrambe  le  qualifiche,  ferma  restando  la   preminenza
          gerarchica nell'attribuzione degli incarichi; 
                  b) svolge funzioni ispettive e quando  e'  preposto
          agli uffici o reparti o istituti d'istruzione ha, altresi',
          la  responsabilita'  dell'istruzione,  della  formazione  e
          dell'addestramento  del  personale  dipendente.  Quando  e'
          preposto ad uffici aventi autonomia amministrativa esercita
          i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste  e
          dei  fondi  assegnati  per  la  realizzazione  di   ciascun
          programma; 
                  c) dirige  gli  uffici  dell'Amministrazione  della
          pubblica  sicurezza  aventi  il  compito  di  fornire   gli
          elementi informativi per il rilascio delle abilitazioni  di
          sicurezza agli appartenenti alla Polizia di Stato.».