Art. 84 
 
                       Articolazione del corso 
 
  1.  Il  corso  e'  articolato  in  due  cicli  accademici  annuali,
comprensivi  di  un  periodo  applicativo  presso  le   articolazioni
centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 
  2. Sono ammessi al secondo ciclo  i  commissari  frequentatori  che
superano gli  esami  e  le  altre  prove  previste  dal  Piano  della
formazione quali obiettivi formativi del primo ciclo e che  ottengono
il giudizio d'idoneita', ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  3,  del
decreto legislativo n. 334 del 2000. 
  3. Al termine del primo ciclo formativo, i commissari frequentatori
ricevono la sciarpa azzurra, insegna del comando. 
  4. Superati gli esami e le altre prove  costituenti  gli  obiettivi
formativi previsti dal Piano della formazione per il secondo ciclo, i
commissari frequentatori sono ammessi a sostenere l'esame  finale  e,
dichiarati  idonei  al  servizio  di  polizia,  ricevono  la  sciarpa
tricolore, insegna della funzione di pubblica sicurezza. 
  5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del  decreto  legislativo
n. 334 del 2000, i commissari  frequentatori  che  non  ottengono  il
giudizio di idoneita' previsto al termine del primo ciclo del  corso,
nonche' il giudizio di idoneita' al  servizio  di  polizia,  che  non
superano le prove, ovvero che non  conseguono  nei  tempi  stabiliti,
tutti gli obiettivi formativi previsti  per  il  primo  ciclo  ed  il
secondo ciclo del corso sono ammessi  a  partecipare,  per  una  sola
volta, al primo corso successivo. 
 
          Note all'art. 84: 
              - Per il testo dell'art. 4 del  decreto  legislativo  5
          ottobre 2000, n. 334  (Riordino  dei  ruoli  del  personale
          direttivo e dirigente  della  Polizia  di  Stato,  a  norma
          dell'articolo 5, comma 1, della legge  31  marzo  2000,  n.
          78), si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il comma 1-bis  dell'art.  5  del  decreto
          legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli  del
          personale direttivo e dirigente della Polizia di  Stato,  a
          norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo  2000,
          n. 78): 
                «1-bis. I commissari che non ottengono il giudizio di
          idoneita' previsto al termine del primo  ciclo  del  corso,
          nonche' il giudizio di idoneita' al  servizio  di  polizia,
          che non superano le prove, ovvero che  non  conseguono  nei
          tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per
          il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a
          partecipare,  per  una   sola   volta,   al   primo   corso
          successivo.».