Art. 85 
 
Finalita', durata, gestione ed organizzazione del periodo applicativo 
 
  1. La durata del periodo applicativo, e' stabilita dal Piano  della
formazione. Esso puo' essere svolto in  contesti  temporali  diversi,
anche non consecutivi, presso Uffici o  Reparti  dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza, operanti in aree differenziate di impiego. 
  2. Le modalita' di applicazione dei commissari  frequentatori  alle
attivita' svolte dagli Uffici o Reparti sono  curate  dai  funzionari
coordinatori, coadiuvati da funzionari affidatari. 
  3. I funzionari coordinatori sono individuati nei  dirigenti  degli
Uffici o Reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza  o  in
dirigenti da questi delegati. Essi vigilano sul regolare  svolgimento
del periodo applicativo e favoriscono  il  graduale  inserimento  dei
commissari frequentatori nei vari settori di attivita' attraverso  il
contatto costante con i funzionari affidatari. 
  4. I funzionari affidatari sono individuati nei responsabili  delle
articolazioni interne degli Uffici o Reparti ove vengono assegnati  i
commissari frequentatori. Essi illustrano ai commissari frequentatori
le modalita' di organizzazione e di direzione dei servizi di istituto
nei   principali   settori   di   attivita',   i   relativi   aspetti
amministrativi, nonche' i profili di gestione delle risorse  umane  e
strumentali. 
  5. La Scuola, d'intesa con i dirigenti  degli  uffici  interessati,
assicura la supervisione sulle  attivita'  del  periodo  applicativo,
anche a mezzo di  funzionari  appositamente  delegati  dal  direttore
della Scuola. 
  6.  Per  i  funzionari  coordinatori  e  per   quelli   affidatari,
l'espletamento dei compiti formativi previsti dal  presente  articolo
costituisce adempimento del dovere d'ufficio.