(Trattato-art. 129)
 
                              Art. 129 
 
 
  Alla scadenza del termine di tre mesi dall'entrata  in  vigore  del
presente  trattato,  l'armamento  dell'esercito  austriaco  non  deve
superare le cifre stabilite per ogni mille uomini  nello  specchio  V
allegato a questa sezione. 
 
  La parte eccedente, in relazione agli effettivi, servira'  soltanto
alle sostituzioni che eventualmente occorressero.