(Trattato-art. 130)
 
                              Art. 130 
 
 
  Le provviste di munizioni a disposizione  dell'esercizio  austriaco
non dovranno eccedere quelle stabilite nello specchio  V  allegate  a
questa sezione. 
 
  Nei tre mesi  che  seguiranno  l'entrata  in  vigore  del  presente
trattato, il Governo austriaco depositera' l'eccedenza di armi  e  di
munizioni, attualmente esistente, nei luoghi che gli saranno indicati
dalle principali Potenze alleate e associate. 
 
  Non sara' costituita alcun'altra provvista, deposito o  riserva  di
munizioni.