Art. 130 Le provviste di munizioni a disposizione dell'esercizio austriaco non dovranno eccedere quelle stabilite nello specchio V allegate a questa sezione. Nei tre mesi che seguiranno l'entrata in vigore del presente trattato, il Governo austriaco depositera' l'eccedenza di armi e di munizioni, attualmente esistente, nei luoghi che gli saranno indicati dalle principali Potenze alleate e associate. Non sara' costituita alcun'altra provvista, deposito o riserva di munizioni.