(Trattato-art. 131)
 
                              Art. 131 
 
 
  Il numero e  il  calibro  dei  pezzi  di  artiglieria,  costituenti
l'armamento fisso normale delle piazze forti che attualmente esistono
in Austria, saranno immediatamente fatti conoscere ai Governi alleati
e associati e rappresenteranno un quantitativo massimo che non dovra'
essere superato. Nei tre mesi  che  seguiranno  l'entrata  in  vigore
presente trattato, la provvista massima di munizioni per questi pezzi
sara' ridotta e mantenuta nelle proporzioni seguenti: 
 
  1,500 colpi per ogni pezzo il cui calibro e' uguale o  inferiore  a
105 mm.; 
 
  500 colpi per ogni pezzo il cui calibro e' superiore a 105 mm.