Art. 131 Il numero e il calibro dei pezzi di artiglieria, costituenti l'armamento fisso normale delle piazze forti che attualmente esistono in Austria, saranno immediatamente fatti conoscere ai Governi alleati e associati e rappresenteranno un quantitativo massimo che non dovra' essere superato. Nei tre mesi che seguiranno l'entrata in vigore presente trattato, la provvista massima di munizioni per questi pezzi sara' ridotta e mantenuta nelle proporzioni seguenti: 1,500 colpi per ogni pezzo il cui calibro e' uguale o inferiore a 105 mm.; 500 colpi per ogni pezzo il cui calibro e' superiore a 105 mm.