Art. 132 La fabbricazione di armi, di munizioni e di materiale di guerra si fara' in un solo stabilimento. Essa sara' posta sotto la sorveglianza dello Stato, che non sara' proprietario, e la sua produzione, sara' strettamente limitata alla fabbricazione necessaria per gli effettivi militari e per gli armamenti di cui agli articoli 120, 123, 129, 130 e 131. La fabbricazione delle armi da caccia non sara' vietata, a condizione che nessuna arma da caccia fabbricata in Austria, che utilizzi munizioni a palla, sara' di calibro eguale a quelle delle armi da guerra usate in alcuno degli eserciti europei. Nei tre mesi che seguiranno l'entrata in vigore del presente trattato, ogni altro stabilimento destinato alla fabbricazione, alla operazione, al deposito o allo studio delle armi, delle munizioni o di qualsiasi altro materiale da guerra, sara' soppresso o trasformato per fini puramente commerciali. Entro lo stesso termine, tutti gli, arsenali saranno del pari soppressi, ad eccezioni di quelli che avverranno come depositi per quantitativi di munizioni costituiti, e il personale ad essi addetto sara' licenziato. Il macchinario degli stabilimenti e arsenali eccedente i bisogni della fabbricazione autorizzata dovra' essere messo fuori d'uso o trasformato per scopi puramente commerciali, in conformita' delle decisioni della Commissione militare interalleata di controllo di cui all'art. 153.