(Trattato-art. 132)
 
                              Art. 132 
 
 
  La fabbricazione di armi, di munizioni e di materiale di guerra  si
fara' in un solo stabilimento. Essa sara' posta sotto la sorveglianza
dello Stato, che non sara' proprietario, e la sua  produzione,  sara'
strettamente limitata alla fabbricazione necessaria per gli effettivi
militari e per gli armamenti di cui agli articoli 120, 123, 129,  130
e 131. 
 
  La  fabbricazione  delle  armi  da  caccia  non  sara'  vietata,  a
condizione che nessuna arma da  caccia  fabbricata  in  Austria,  che
utilizzi munizioni a palla, sara' di calibro eguale  a  quelle  delle
armi da guerra usate in alcuno degli eserciti europei. 
 
  Nei tre mesi  che  seguiranno  l'entrata  in  vigore  del  presente
trattato, ogni altro stabilimento destinato alla fabbricazione,  alla
operazione, al deposito o allo studio delle armi, delle  munizioni  o
di qualsiasi altro materiale da guerra, sara' soppresso o trasformato
per fini puramente commerciali. Entro lo stesso termine,  tutti  gli,
arsenali saranno del pari  soppressi,  ad  eccezioni  di  quelli  che
avverranno come depositi per quantitativi di munizioni costituiti,  e
il personale ad essi addetto sara' licenziato. 
 
  Il macchinario degli stabilimenti e arsenali  eccedente  i  bisogni
della fabbricazione autorizzata dovra' essere  messo  fuori  d'uso  o
trasformato per scopi puramente  commerciali,  in  conformita'  delle
decisioni della Commissione militare interalleata di controllo di cui
all'art. 153.