(Trattato-art. 133)
 
                              Art. 133 
 
 
  Nei tre mesi  che  seguiranno  l'entrata  in  vigore  del  presente
trattato, le armi, le munizioni e il materiale  da  guerra,  compreso
quello d'ogni specie destinato alla difesa  antiaerea,  esistenti  in
Austria qualunque ne  sia  la  provenienza,  eccedenti  la  quantita'
consentita, saranno consegnati alle  principali  Potenze  alleate  ed
associate: 
 
  La consegna sara' fatta in quei punti del territorio austriaco  che
saranno  determinati  dai  Governi  predetti,  ai  quali   egualmente
spettera' di decidere circa la destinazione del materiale medesimo.