(Trattato-art. 135)
 
                              Art. 135 
 
 
  L'uso di lanciafiamme e di gas asfissianti, tossici e simili,  come
di ogni liquido, materie o procedimento analogo non essendo permesso,
la loro fabbricazione e importazione in  Austria  sono  rigorosamente
vietate. 
 
  Lo stato divieto si applica  al  materiale  specialmente  destinato
alla fabbricazione, alla  conservazione  e  all'uso  dei  prodotti  o
procedimenti medesimi. 
 
  Sono del pari vietate la fabbricazione e l'importazione in  Austria
di carri blindati, carri  d'assalto  (tanks),  e  ogni  altro  simile
strumento utilizzabile per scopi di guerra.