(Regolamento-art. 178)
 
                              Art. 178. 
 
 
  Sotto la denominazione di agenti contabili dell'amministrazione  si
comprendono: 
 
    a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati,  a  norma
delle  disposizioni  organiche  di   ciascuna   amministrazione,   di
riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme  nelle
casse del tesoro; 
 
    b) i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute allo
Stato, o le altre delle quali questo diventa debitore, eseguiscono  i
pagamenti delle spese per conto dello  stato,  e  disimpegnano  tutti
quegli altri servizi speciali che sono  loro  affidati  dal  ministro
delle finanze o dal direttore generale del tesoro; 
 
    c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente,  come
facenti parte di consigli di  amministrazione  per  i  servizi  della
guerra e della marina e simili, hanno maneggio qualsiasi di  pubblico
denaro, o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti
allo Stato; 
 
    d) gli impiegati di qualsiasi amministrazione dello Stato cui sia
dato speciale incarico di  fare  esazioni  di  entrate  di  qualunque
natura e provenienza; 
 
    e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione,  prendono
ingerenza  negli  incarichi  attribuiti  agli  agenti   anzidetti   e
riscuotono somme di spettanza dello Stato.