(Regolamento-art. 179)
 
                              Art. 179. 
 
 
  Tutti gli agenti  contabili,  e  gli  enti  di  cui  al  precedente
articolo 178, esercitano  le  loro  funzioni  sotto  la  vigilanza  e
secondo  gli  ordini  che  ricevono   dai   capi   delle   rispettive
amministrazioni centrali, dagli intendenti  di  finanza  o  dai  capi
degli altri uffici provinciali e compartimentali da  cui,  a  seconda
dei rispettivi servizi, immediatamente dipendono. 
 
  Il tesoriere centrale dipende direttamente dal  direttore  generale
del tesoro e da lui riceve gli ordini.