(Regolamento-art. 181)
 
                              Art. 181. 
 
 
  Gli agenti  contabili  non  possono  riscuotere  somme  o  ricevere
depositi di valori o materie, se non in conformita' delle leggi e dei
regolamenti e dal giorno in cui ha principio la loro gestione. 
 
  La  gestione   degli   agenti   contabili   comincia   dalla   data
dell'assunzione del servizio, e termina col giorno  della  cessazione
di esso. 
 
  Al principio della gestione devono essere redatti processi  verbali
ed inventari, dai quali risulti la seguita consegna  dell'uffizio  ed
il debito che l'agente assume. 
 
  Con eguali atti, si accerta al termine della gestione il credito ed
il debito dell'agente cessante.