(Regolamento-art. 182)
 
                              Art. 182. 
 
 
  All'atto dell'assunzione in funzioni di un agente  contabile  dello
Stato, si fa  luogo  alla  ricognizione  delle  casse,  di  tutte  le
contabilita', delle scritture e del mobilio, arredi ed altri  oggetti
che erano in consegna del contabile cessante e che passano  a  quello
subentrante. 
 
  Siffatte operazioni compionsi dai funzionari  che,  a  norma  degli
speciali regolamenti di ciascuna amministrazione,  sono  delegati  ad
intervenire in tali consegne, ed in contraddittorio del contabile che
assume  il  servizio  e  di  quello  che  cessa  o  del  suo   legale
rappresentante. 
 
  Le operazioni anzidette e la immissione in funzioni  di  un  agente
contabile qualsiasi, devono ai sensi  del  precedente  articolo  181,
risultare  da  analoghi  processi  verbali  compilati   nelle   forme
prescritte dai regolamenti speciali  di  ciascuna  amministrazione  e
sottoscritti da tutti gli intervenuti.