(Regolamento-art. 183)
 
                              Art. 183. 
 
 
  Nel caso in cui venisse a cessare un agente per morte o  per  altra
causa, se egli  aveva  un  gerente  di  sua  fiducia  e  riconosciuto
dall'amministrazione da cui dipendeva secondo i regolamenti  speciali
di  essa,  la  gestione  dell'ufficio  potra'  interinalmente  essere
continuata dal  gerente  anzidetto  sotto  la  responsabilita'  e  la
garanzia della eventuale cauzione del cessato titolare,  fino  a  che
non sara'  dall'amministrazione  provveduto  alla  nomina  del  nuovo
contabile effettivo. Nel caso di morte pero'  l'amministrazione  deve
richiedere dagli eredi legittimi del contabile  defunto  o  da  altri
interessati  analogo  atto  di  consenso,  specialmente  per   quanto
riguarda la garanzia sulla eventuale cauzione del  defunto  contabile
per la gestione interinale del gerente anzidetto. 
 
  Se  il  cessante  non  fosse  provvisto   di   gerente   legalmente
riconosciuto, o gli eredi  del  defunto  contabile  non  intendessero
garantire la gestione del gerente, o non fosse creduto conveniente di
lasciare la gestione dell'ufficio al gerente del  cessato  contabile,
l'amministrazione da cui esso dipendeva destina un gerente  d'uffizio
per non far venir meno il servizio pubblico. 
 
  Quando si verifichi la mancanza di un contabile e siavi urgenza  di
provvedere, l'intendente di finanza e gli  altri  capi  degli  uffici
provinciali o compartimentali diversi dalle  intendenze  di  finanza,
possono    destinare    il    gerente    informandone     il     capo
dell'Amministrazione centrale da cui dipende il servizio.