(Regolamento-art. 185)
 
                              Art. 185. 
 
 
  Gli agenti contabili debbono prestare il  loro  servizio  e  tenere
aperti i loro uffici  in  tutti  i  giorni  feriali,  e  per  le  ore
stabilite    dagli     speciali     regolamenti     ed     istruzioni
dell'amministrazione centrale da cui rispettivamente dipendono, salvo
quanto puo' essere prescritto nei capitoli speciali per gli  esattori
delle imposte dirette. 
 
  Debbono anche fare le loro operazioni nei  giorni  festivi,  quando
cio' venga ordinato dalle competenti autorita'.