(Regolamento-art. 187)
 
                              Art. 187. 
 
 
  Gli  agenti  contabili  debbono  uniformarsi  alle  leggi  ed  alle
istruzioni relative al corso legale ed alle specie delle  valute  che
introitano ed esitano. 
 
  Essi non possono fare il cambio delle  specie  che  ricevono  senza
esserne autorizzati, eccetto che si tratti di monete introitate dagli
agenti della riscossione,  le  quali  siano  ammesse  nei  versamenti
presso le  tesorerie  entro  limiti  stabiliti  dai  regolamenti  dei
rispettivi servizi o  da  disposizioni  particolari  della  direzione
generale del tesoro.